Corte di Trapani: ‘Imposta unica scommesse non va richiesta ai Ctd ma ai bookmaker’

L’avvocato Daniela Agnello commenta: 'Il giudice tributario conferma che la pretesa fiscale deve rivolgersi a chi incassa il margine dell’attività di scommessa, non a chi svolge attività di mera trasmissione dati”.
Scritto da Redazione

© Pxhere

Con la recentissima sentenza la Corte di giustizia tributaria di Trapani riconosce, ancora una volta, l’esonero dei Ctd affiliati al bookmaker Stanleybet Malta Limited dal pagamento dell’imposta unica sulle scommesse per le annualità successive al 2016.

Sull’onda di un filone giurisprudenziale oramai in via di consolidamento, il Collegio ha accolto il ricorso proposto dall’avvocato Daniela Agnello e ha ricostruito in modo netto i presupposti del tributo nel sistema post legge di Stabilità 2016, statuendo che “per effetto della legge di Stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208) l’imposizione dei Ctd è nuovamente cambiata… le scommesse sportive non sono più tassate sull’ammontare della singola giocata, ma sulla differenza tra le somme giocate e le vincite pagate.

… il legislatore ha modificato l’imposta da indiretta, basata sul consumo di ricchezza dello scommettitore, a diretta, basato sull’esercizio dell’attività economica, prescrivendo che sia solo il bookmaker che svolge l’attività a dover pagare il tributo, mentre alle ricevitorie non verrà più richiesto il pagamento dell’imposta unica.”

A fondamento della decisione la presa d’atto che con la legge n. 208/2015 il legislatore ha mutato l’imposta rendendola, con efficacia erga omnes, un’imposta diretta calcolata sul margine dell’attività economica.

È evidente quindi che l’imposta unica deve colpire il bookmaker, titolare dell’attività economica e del relativo margine, mentre il centro trasmissione dati svolge un ruolo meramente strumentale e di collegamento, estraneo alla manifestazione di ricchezza che il legislatore ha inteso sottoporre a tributo dal 2016.

Su questo sfondo, la pretesa di assoggettare il Ctd a imposta unica, per di più mediante il metodo induttivo del “triplo della media provinciale” ancorato ai dati del totalizzatore nazionale, viene ritenuta in contrasto con il diritto dell’Unione europea.

L’avvocato Daniela Agnello, difensore di Stanleybet e del titolare del centro trasmissione dati, commenta la sentenza: “Il giudice tributario conferma un principio decisivo per i Ctd: la pretesa fiscale deve rivolgersi a chi incassa il margine dell’attività di scommessa, non a chi svolge attività di mera trasmissione dati. Esonerati, quindi, dal pagamento dell’imposta, a far data dall’annualità 2016, i titolari dei centri italiani, per espressa statuizione della Corte Tributaria”.