Distanziometro e tutela dei minori, Tar Emilia Romagna conferma: ‘Anche asilo è luogo sensibile’
La scuola dell’infanzia è a tutti gli effetti un istituto scolastico e, come tale, impone il rispetto delle distanze minime per le sale scommesse.
È quanto stabilisce il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna, Sezione prima, rigettando il ricorso presentato da una sala scommesse contro l'atto con il quale, il 24 ottobre 2022, il comune di Bologna chiedeva ai titolari di provvedere a chiusura o delocalizzazione dell'attività di gioco entro i 6 mesi. Una richiesta reiterata in data 7 febbraio 2023, con la richiesta di chiusura immediata della sala.
Secondo i controlli effettuati dal Comune, infatti, che segue i dettami della legge regionale sulla prevenzione della ludopatia (L.R. 5/2013), l’attività si trovava a meno di 500 metri da un luogo sensibile, identificato con una scuola dell’infanzia. L'operatore aveva impugnato i provvedimenti, sostenendo che una scuola dell’infanzia non dovesse rientrare nella categoria degli 'istituti scolastici di ogni ordine e grado', considerandola più un istituto di formazione che di istruzione.
Il Tar però ha smontato questa tesi, definendola "destituita di fondamento". I giudici hanno chiarito che, ai sensi della normativa vigente, la scuola dell’infanzia fa parte integrante del sistema di istruzione, poiché la legge ne fissa finalità, orari e obiettivi formativi. L'inclusione della scuola nella mappatura dei luoghi sensibili operata dal Comune di Bologna è stata ritenuta del tutto corretta. "Fanno parte, invece, del sistema di istruzione la scuola dell’infanzia (o scuola materna), la scuola primaria (o scuola elementare), la scuola secondaria di primo grado (o scuola media inferiore), la scuola secondaria di secondo grado (o scuola media superiore) a cui si aggiunge la Formazione professionale che concorre all’assolvimento dell’obbligo scolastico (v. il sistema regionale di Istruzione e Formazione professionale). Completa il sistema, fuori dall’obbligo scolastico, l’Università con le sue sedi", riporta il Tar.
I giudici aggiungono che, ai fini della tutela della salute dei cittadini, non è rilevante nemmeno la natura pubblica o privata dell'istituto, in quanto dove ci sono studenti (anche piccolissimi), il distanziometro deve essere applicato.
E ancora, alla società ricorrente, che lamentava anche il diniego di ulteriori proroghe per la delocalizzazione dell'attività (circa quattro anni di proroghe in tutto, considerando anche le chiusure a causa della pandemia, Ndr), il tribunale ha risposto negativamente, stabilindo che la società ha avuto tutto il tempo necessario per adeguarsi e che non vi è stata alcuna disparità di trattamento rispetto ad altri operatori.
Il ricorso viene quindi, per questi motivi, definitivamente respinto.