‘Distanza incerta, servono nuove misurazioni’: Tar sospende giudizio su licenza giochi negata
Un'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione di Lecce) lascia in sospeso la controversia sul "distanziometro" che aveva portato al rifiuto della licenza di raccolta di scommesse sportive chiedendo nuove misurazioni.
Il caso riguarda la richiesta di una licenza da parte di un esercizio commerciale della provincia di Lecce, che si è visto negare l'autorizzazione prima dal questore e successivamente dal prefetto a causa della troppa vicinanza a una scuola media. Secondo le autorità locali, l'attività di gioco si trovava a una distanza di 228 metri dall'ingresso della scuola, e dunque al di sotto del limite minimo di 250 metri stabilito dalla Legge regionale pugliese, la n. 43/2013.
L'esercente tuttavia contesta la misura sostenendo che l'amministrazione pubblica non aveva applicato correttamente le regole del Codice della strada riguardanti il percorso pedonale più breve. Sebbene inizialmente il Comune abbia riportato una distanza di 228 metri, infatti, un rapporto tecnico presentato dall'esperto dell'appellante ha misurato il percorso tra 251 e 307 metri, a seconda dell'ingresso della scuola considerato.
Nel corso dell'esame i giudici hanno stabilito che "sussistono incertezze in merito alla misurazione dell'esatta distanza (con passaggio pedonale come disciplinato dall'art.190 del Codice della Strada) tra i due ingressi" e che, in particolare, rimane viva una disputa sul fatto che un ingresso secondario della scuola sia effettivamente un punto di accesso pedonale o semplicemente un ingresso per veicoli per un'area di parcheggio.
Di fronte a queste incongruenze tecniche il Tar Puglia ordina quindi una serie di misure investigative (incombenti istruttori) per chiarire i fatti, e nel frattempo non emette alcuna sentenza definitiva, posticipando la decisione finale all'udienza fissata per il 10 marzo 2026.