Sanzioni gioco pubblico, CdS: ‘Giurisdizione spetta al giudice ordinario’

Il Consiglio di Stato accoglie un appello dell'Agenzia dogane e monopoli contro l'annullamento di una sanzione comminata a una società per una slot 'fuori norma'. La controversia 'sfugge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo'.
Scritto da Fm

Dovrà essere il giudice ordinario – e non quello amministrativo – a pronunciarsi in merito alla liceità della sanzione amministrativa e del provvedimento di chiusura per 30 giorni di un esercizio commerciale dotato di slot e Vlt emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

A sancirlo i giudici del Consiglio di Stato, con una sentenza che crea un importante precedente, in risposta al ricorso proposto  da Adm per la riforma di una sentenza del Tar Lazio con la quale è stata respinta la domanda risarcitoria e accolta quella di annullamento avanzate da una società  titolare di una licenza, per la somministrazione di alimenti e bevande nonché per la gestione di apparecchi nei confronti del provvedimento di chiusura dell’esercizio.

L'esercizio era stato chiuso  in seguito a un controllo in cui i funzionari di Adm hanno rilevato un'anomalia nelle caratteristiche di una slot, in violazione del Tulps: “Al momento dell’apertura della porta relativa al vano che conteneva la scheda di gioco non scattavano i dispositivi antieffrazione cosiddetti antitamper”, ricorda la sentenza, fatto che ha portato al sequestro dell’apparecchio, del denaro in esso contenuto, del nullaosta, della scheda esplicativa e del cabinet.

L'Agenzia poi aveva sanzionato il gestore dell'esercizio commerciale (in misura ridotta) per 10mila euro, e quindi adottato un’ordinanza ingiunzione irrogando una sanzione pecuniaria di 5mila euro. Multa contro cui, appunto, era scattato il ricorso della società di gestione.

Il Collegio ha accolto l'appello dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarando l’inammissibilità del ricorso proposto al Tar per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

Palazzo Spada spiega così i motivi della sua decisione: “Va subito segnalato che la controversia in esame, evidentemente, esula del tutto dal rapporto concessorio intercorrente tra l’esercente e l’amministrazione e quindi sfugge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo fissata in materia dall’art. 133 del Codice del processo amministrativo (Cpa).

Sia sotto il versante del richiamo all’ordinario giudizio di opposizione nei confronti di provvedimenti irrogativi di sanzioni amministrative, assegnato alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 22 l. 24 novembre 1981, n. 689, indipendentemente rispetto a qualsiasi richiamo al rapporto concessorio intercorrente tra l’esercente dell’attività commerciale e l’ente concedente sia con riferimento all’ambito del rapporto concessorio, rispetto al quale la irrogazione della sanzione amministrativa attiene alla fase di esecuzione di detto rapporto, che comunque sfugge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall'articolo 133, comma 1, lettera c), c.p.a., per essere propria del giudice ordinario (in virtù di quanto si è sopra illustrato), va ritenuto fondato il primo motivo di appello.

Di conseguenza, in riforma della sentenza di primo grado, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda oggetto del presente contenzioso e quindi il ricorso di primo grado deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 11, comma 2, Cpa.”