Presunto mobbing, ex responsabile sicurezza chiede i danni al Casinò di Campione: causa in decisione
I nostri lettori ben ricorderanno la storia di Mariano Savo, dimessosi dall'incarico di responsabile della sicurezza del Casinò Campione d'Italia nel settembre del 2024, dopo aver reiterato le proprie lamentele riguardo i problemi di sicurezza della casa da gioco e dopo l'aggressione subita da alcuni dipendenti a opera di due clienti.
Ora la palla è in mano al Tribunale di Como, con il giudice che nella seduta di oggi, 13 gennaio, si è riservato la decisione sul ricorso presentato dal legale di Savo contro il Casinò di Campione, che ha chiesto un risarcimento danni in seguito al mutamento di mansioni e alle limitazioni in ambito sia operativo che organizzativo patite dopo le sue dimissioni.
Una vera e propria attività di mobbing, stando alla difesa del ricorrente, che ha avuto una accelerazione dopo la convocazione in tribunale e quindi ha portato l'avvocato a chiedere di integrare la documentazione idonea a smentire alcune dichiarazioni da parte della casa da gioco e gli sviluppi del mobbing denunciato.
In particolare, tenuto conto della qualità e quantità della esperienza lavorativa di Savo, “del tipo di professionalità colpita, della durata del demansionamento (rispetto alle mansioni svolte dal ricorrente sino al settembre 2024, Ndr), e alle altre circostanze del caso concreto – in particolare del carattere ritorsivo dell'avvenuto mutamento di mansioni – si ritiene corretto quantificare il danno subito dal ricorrente, nella misura del 50 percento della retribuzione percepita (come risultante da buste paga e dichiarazione reddituale che si producono sub doc. 34-35) per il periodo dal settembre 2024 alla data di cessazione del comportamento censurato”.
Il legale quindi chiede di “condannare il Casinò di Campione Spa. all’immediata cessazione di tali condotte e all’immediata reintegra nelle mansioni pregresse ovvero in 20 mansioni aventi carattere di analoga rilevanza in termini di responsabilità ed autonomia, disponendo ogni opportuna cautela atta ad evitare la reiterazione del pregiudizio e la dispersione della professionalità acquisita – condannare il resistente al ristoro del danno non patrimoniale patito da calcolarsi sulla retribuzione globale di fatto lorda percepita ovvero secondo quanto risulterà ad istruttoria esperita o sarà ritenuto di giustizia, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria”.
Con espressa riserva di un'azione legale separata “per ogni ulteriore aspetto dell’attività lavorativa non oggetto del presente giudizio, con particolare riferimento al danno alla salute patito (biologico, esistenziale, morale ecc.)”.