Sala gioco acquistata da altro proprietario: manca voltura licenza, CdS conferma la chiusura

Il Consiglio di Stato respinge istanza cautelare contro la chiusura di una sala gioco di Ventimiglia acquisita da un proprietario precedente, titolare non ha attivato la voltura della licenza Tulps ma ha presentato solo la Scia.
Scritto da Fm

Niente da fare per l'istanza di sospensione cautelare con cui un'imprenditrice ha impugnato la sentenza del Tar Liguria che a giugno 2025 ha confermata la chiusura della sala gioco di cui era titolare – acquistata dal proprietario precedente insieme all'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari ed artigianali – imposta dal Comune di Ventimiglia (Im) per “l’assenza sia della licenza Tulps sia dell’autorizzazione comunale per l’installazione di apparecchi”.

La ricorrente aveva chiesto al Tar l'annullamento del provvedimento comunale per la cessazione dell’attività di gioco con vincite in denaro a mezzo apparecchi, ma pure delle determinazioni del consiglio comunale inerenti l'approvazione del regolamento sui giochi della cittadina.

Un annullamento negato dai giudici amministrativi liguri in quanto la ricorrente non ha provato di aver attivato la voltura dell’autorizzazione ex art. 88 Tulps in capo al precedente proprietario “essendosi limitata a presentare la Scia per il subingresso nell’attività di ristorazione senza somministrazione”.

Il Consiglio di Stato si è posto nel solco di questa decisione, e ha respinto l'istanza cautelare rimarcando che “gli apparecchi da gioco sono collocati in un locale ove si svolgono anche altre attività imprenditoriali, per cui la loro rimozione, nonostante l’entità dei guadagni connessi e la loro apparente prevalenza rispetto ai guadagni derivanti dalle altre attività, in base alle deduzioni difensive ed alla documentazione prodotta, non comporta automaticamente ed inevitabilmente la chiusura dell’esercizio”.

Il Collegio inoltre considera “ che è già stata rigettata, nel corso di giudizio di primo grado, l’istanza di sospensiva del provvedimento impugnato e che, comunque, è già stata fissata l’udienza del 7 maggio 2026 per la trattazione del merito della causa”.