Locale con Awp, il CdS conferma la cancellazione dal Ries: ‘Mancano i requisiti’

Il Consiglio di Stato boccia il ricorso del titolare di un locale con Awp, legittima la cancellazione dal Ries per la 'mancanza del requisito necessario', aggravato dall'aver dichiarato il possesso di licenze Tulps non conseguite.
Scritto da Fm

Consiglio di Stato © Giustizia amministrativa - Sito ufficiale

Niente da fare per il titolare di una società e l'appello proposto al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza del Tar Lazio che nel 2024 ha confermato la cancellazione dall'elenco Ries dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per la mancanza della licenza di cui agli articoli 86 e 88 Tulps in relazione alle Awp presenti nel suo esercizio commerciale.

Di fronte a una verifica ispettiva a campione il ricorrente si era limitato a presentare copia di una ricevuta Pec di consegna avente in oggetto una Segnalazione certificata di inizio attività inviata da un soggetto diverso, senza produrla però in concreto, mentre la prescritta tabella dei giochi proibiti, anziché essere intestata a lui, riportava il nome della precedente titolare dell’attività.

Irregolarità che hanno fatto scattare il controllo sulle autocertificazioni presentate per l’iscrizione telematica per l’anno 2020 nell’elenco Ries. Il Comune quindi ha attestato che l'uomo non aveva presentato richiesta di autorizzazione per l’installazione di apparecchi da intrattenimento, e in seguito è arrivata la comunicazione di avvio del procedimento e contestuale sospensione dall'elenco Ries, con la “contestazione della mancanza del requisito dichiarato con la domanda di iscrizione, sottoscritta in modo digitale, che prevede, nelle avvertenze, la cancellazione in caso di false dichiarazioni”.

I giudici del Consiglio di Stato nella sentenza con cui rigettano l'appello dell'esercente rimarcano che “la verifica circa il rispetto dei requisiti necessari (entrambi, contrariamente alla prospettazione appellante) deve avvenire con le rigorose modalità poste in essere nella specie dall’amministrazione.

Dall’esame degli atti di causa emerge la correttezza del ragionamento posto a base del provvedimento e della sentenza impugnati. La cancellazione dall’elenco è la conseguenza della mancanza del requisito necessario, aggravato dal contenuto dell’autocertificazione resa dal ricorrente nell’iscrizione telematica per l’anno 2020, nella quale ha dichiarato di essere in possesso della licenza di cui all’art. 86 o 88 del Tulps.

La cancellazione dall’elenco è conseguenza del venire meno, a seguito della reale carenza del requisito dichiarato e di una conseguente dichiarazione non veritiera, del rapporto fiduciario tra l’Adm e il soggetto, rapporto che assume una rilevanza fondamentale a fronte delle esigenze poste a base del potere autoritativo in materia.

Per le stesse ragioni, la delicatezza della materia e dell’attività in questione impone una particolare attenzione da parte degli stessi soggetti concessionari ovvero autorizzati, nello svolgimento di un’attività che è propria e che, per le medesime ragioni di fondo, non può essere oggetto di un mero subingresso. Trattasi infatti, come correttamente dedotto da parte appellata, di rapporti non nella disponibilità dei titolari, ma che si realizzano intuitu personae e che non a caso sono oggetto di preliminare verifica da parte della p.a. competente”.