Nuovo regolamento giochi numerici: entra in vigore la disciplina generale del Mef
Entra in vigore oggi, martedì 27 gennaio, il nuovo regolamento del ministero dell’Economia e delle finanze che ridisegna l’intero assetto dei giochi numerici affidati in concessione. Il decreto, pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 12 gennaio, rappresenta un intervento organico che aggiorna e uniforma le regole di Lotto, SuperEnalotto, Eurojackpot, MillionDay, 10eLotto e delle altre formule di gioco a quota fissa e a totalizzatore nazionale.
Si tratta di un testo ampio, composto da trentanove articoli, che definisce il quadro generale entro cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli dovrà ora emanare direttive specifiche per disciplinare nel dettaglio ciascun gioco.
QUOTA FISSA E TOTALIZZATORE – Il regolamento distingue in modo netto tra giochi numerici a quota fissa e giochi numerici a totalizzatore nazionale. Nel primo caso, come avviene per Lotto, 10eLotto e MillionDay, la vincita è determinata da un moltiplicatore predefinito, costruito sulla base delle probabilità di combinazione. Nel secondo caso, che riguarda SuperEnalotto, Eurojackpot, SiVinceTutto, Win for Life e Play Your Date, il valore delle vincite dipende dal montepremi e dal jackpot, che crescono progressivamente con la raccolta. Il testo ribadisce inoltre che la quota di utile erariale derivante dai giochi a totalizzatore non può essere inferiore al venti percento per ogni singola formula di gioco.
ORARI, CHIUSURA E DIGITALIZZAZIONE – Una delle novità più rilevanti riguarda la chiusura della raccolta delle giocate. Per le estrazioni tramite urne elettroniche la raccolta deve chiudere almeno trenta minuti prima dell’estrazione, mentre per quelle basate su generatori di numeri casuali il margine minimo è di quindici secondi. Il regolamento apre inoltre alla possibilità di introdurre meccanismi di digitalizzazione sia per la raccolta sia per l’attribuzione delle vincite, segnando un passo avanti verso una gestione più moderna e tecnologica dei giochi numerici.
LIMITI DI GIOCATA, PAYOUT E TASSA SULLA FORTUNA – Il decreto introduce un limite uniforme alla giocata: la posta complessiva non può superare i mille euro, salvo eccezioni previste per i sistemi e per le giocate “a caratura”, che seguono regole specifiche. Per quanto riguarda le vincite, il payout non può scendere sotto il cinquanta percento della raccolta né superare il settantotto percento. Nei giochi a totalizzatore il payout è collegato al montepremi, mentre nei giochi a quota fissa è calcolato sulla base delle probabilità e della raccolta. I concessionari dovranno inoltre trasmettere ad Adm un rapporto annuale sul rispetto dei limiti del payout reale. Fra le misure del provvedimento si ribadisce che il 20 percento delle vincite andranno all’Erario, pertanto una vincita di un milione corrisponderà, per il vincitore, a un incasso di 800mila euro, con 200mila euro che andranno allo Stato. Sono esenti dalla trattenuta del 20 percento le vincite sotto i 500 euro.
GESTIONE, CONTROLLO E VIGILANZA – Il regolamento disciplina anche i termini di riscossione delle vincite, la custodia delle ricevute di gioco, la sperimentazione di nuove formule e il funzionamento delle commissioni di vigilanza e controllo. La gestione della raccolta deve avvenire tramite conti correnti bancari fruttiferi dedicati, mentre Adm potrà autorizzare vincite straordinarie attraverso provvedimenti direttoriali. Il testo dedica inoltre una parte specifica alle caratteristiche dei giochi numerici a quota fissa e un’altra ai giochi a totalizzatore, richiamando il ruolo centrale dell’Agenzia nella definizione delle formule opzionali e complementari.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E POTERI DI ADM – Gli articoli finali del regolamento rivestono particolare importanza. L’articolo trentasei stabilisce che, entro sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento, Adm dovrà adeguare le formule di gioco esistenti ai nuovi criteri. L’articolo trentasette attribuisce all’Agenzia il potere di sospendere, per motivi di interesse pubblico, una o più formule di gioco per un periodo non superiore a un anno, o di dichiararne la cessazione. La sospensione dovrà comunque tenere conto delle giocate già effettuate e dei tempi tecnici necessari per l’implementazione delle soluzioni operative.