Licenza scommesse, Tar sospende diniego: ‘Non provate cattive frequentazioni’
“Pur nella diversità delle valutazioni sottese all’interdittiva antimafia e al diniego della licenza ex art. 88 Tulps, la sostanziale coincidenza di elementi indiziari non rende logicamente possibile, nel caso di specie, ritenere che l’impresa ammessa a controllo giudiziario ex art. 34-bis Codice antimafia sia, in atto, priva dei requisiti per ottenere il titolo di polizia necessario allo svolgimento dell’attività d’impresa.”
Questo è uno dei punti dirimenti della sentenza con cui il Tar Calabria accoglie la richiesta di misura cautelare proposta da un esercente per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto del questore della Provincia di Reggio Calabria che ha rigettato l’istanza volta al rilascio dell’autorizzazione di polizia ex art. 88 Tulps per l’esercizio dell’attività di raccolta scommesse.
Secondo i giudici amministrativi infatti la valutazione sottesa al provvedimento in ordine alla “buona condotta” del ricorrente “non appare, allo stato, adeguatamente e logicamente giustificata, alla luce dell’incensuratezza del ricorrente e dell’accertata assenza di 'concrete cointeressenze criminali o collegamenti diretti con ambienti mafiosi a fini imprenditoriali', di guisa che, alla luce dei controlli con soggetti controindicati, non appare agevole la prognosi di possibile abuso del titolo di polizia”. Inoltre, si legge nella sentenza, non va dimenticata “l’attuale presenza dell’Amministratore giudiziario, con compiti di vigilanza e monitoraggio dell’impresa individuale, che includono, tra l’altro, una 'costante presenza nella sede della società con accessi ripetuti per incontri e riunioni almeno due volte al mese e comunque secondo le necessità', la necessità di 'intrattenere stabili rapporti con l'amministratore della società' e, in generale, compiti di vigilanza 'sul pericolo di infiltrazione, anche nell'ottica dell'applicazione di eventuali misure patrimoniali più incisive in corso di controllo ex art. 34-bis, comma 6 ultima parte, cod. ant.'”.
Per il Collegio il diniego impugnato finisce “con il limitare la libertà di iniziativa economica, frustrando la funzione bonificante concretamente svolta dal controllo giudiziario che mira proprio a salvaguardare l’autonomia dell’iniziativa imprenditoriale” e sussiste il cosiddetto “periculum in mora, in ragione dei paventati danni economici, anche rispetto alle spese sostenute e agli investimenti documentati, dei possibili pregiudizi sulla stessa continuità dell’impresa e sul rischio che vengano a mancare i mezzi di sostentamento al titolare dell'impresa individuale e alla sua famiglia”.
Perciò il Tar sospende l’efficacia del provvedimento, con conseguente obbligo per la Questura di Reggio Calabria, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione a cura della Segreteria, di rideterminarsi sull’istanza, e fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 16 settembre 2026.