Equidi animali d’affezione: alla Camera la Pdl, anche l’ippica al centro
C’è anche l’ippica nella proposta i legge sul ‘Riconoscimento degli equidi come animali di affezione’ che risulta tra i documenti stampati il 19 febbraio alla Camera.
Tra i documenti stampati e pubblicati il 19 febbraio alla Camera dei Deputati figura la proposta di legge sul “Riconoscimento degli equidi come animali di affezione e altre disposizioni per la loro tutela e per la promozione di misure per la riconversione degli allevamenti” portata avanti dalle deputate del Partito Democratico Eleonora Evi, Patrizia Prestipino e Debora Serracchiani.
La proposta di legge presentata lo scorso 9 settembre 2025 intende “riconoscere gli equidi quali animali di affezione. In Italia, il riconoscimento giuridico degli animali di affezione trova fondamento nella legge dell’agosto 1991 e nella Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo nel novembre 1987”.
Il nodo centrale, secondo, le firmatarie è che i cavalli “godono di un riconoscimento giuridico particolare, sia come animali da reddito sia come animali domestici, e questo loro status ibrido comporta che, ancora oggi, possano essere destinati alla macellazione per la produzione alimentare”.
Nel testo viene inoltre sottolineato che “sono tra gli animali più sfruttati al mondo: nello sport e nell’ippica, negli spettacoli, per la produzione di carne e pellame, per il trasporto, e finanche per la sperimentazione animale. Sembra quasi superfluo ricordare che gli equidi, anche a causa della vulnerabilità delle tutele normative a loro riservate, sono da tempo oggetto di interesse da parte della criminalità organizzata, che ne sfrutta la condizione sia nel circuito delle corse clandestine sia attraverso pratiche di macellazione illegale, trasformando il loro sfruttamento in un’attività illecita altamente redditizia.
GLI ARTICOLI FONDAMENTALI DELLA PROPOSTA DI LEGGE
Fondamentale per la proposta di legge è l’articolo 1 secondo cui lo Stato “riconosce gli equidi quali animali di affezione e ne promuove la protezione anche attraverso l’educazione delle nuove generazioni al rispetto nei loro confronti. In tutto il territorio nazionale è vietata l’attività di allevamento di equidi da destinare alla macellazione nonché la loro esportazione o importazione finalizzata, anche indirettamente, al medesimo scopo.
L’articolo 2 invece introdurrebbe un registro anagrafico degli equidi presso i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali (Asl). In sintesi i dati andrebbero “trasmessi ai competenti uffici del Ministero della salute che gestiscono l’anagrafe degli equidi di cui al decreto del Ministro della salute del settembre 2021. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiunque detiene equidi, a qualunque titolo, è tenuto ad iscriverli nel registro anagrafico”.