Bingo, Agcm invia alert al Parlamento sulla normativa di settore

Scritto da Daniele Duso
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato invia al Parlamento una segnalazione sulla normativa che regola il gioco del bingo.

La normativa che regola il gioco del bingo torna all’esame del Parlamento. L’Agcm, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, invia al Parlamento una segnalazione formale sulla normativa. Nel testo viene richiamato in particolare l’articolo 10, comma 9‑septies, del decreto-legge 16/2012, modificato dalla legge di Bilancio 2025.

Secondo l’Antitrust, alcune disposizioni potrebbero limitare la concorrenza nel settore, incidendo su gare, proroghe e condizioni operative delle concessioni.

La segnalazione (atto 1129) è stata trasmessa alla commissione Finanze del Senato, che ora dovrà valutarne i contenuti e decidere se avviare un intervento legislativo.

IL TESTO DEL DEFERIMENTO

La segnalazione inviata dal presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 24 aprile 2026 fa riferimento, come detto “all’articolo 10, comma 9-septies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”.

Testo “convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 91, della legge del 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, cosiddetta “Legge di bilancio”, con riferimento al gioco del Bingo.”

IL TESTO DEL COMMA “CONTESTATO”

Art. 10 – Potenziamento dell’accertamento in materia di giochi

“9-septies. A decorrere dal 1º gennaio 2013, il prelievo erariale sul gioco del bingo, il montepremi e il compenso per il controllore centralizzato del gioco, di cui agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, e successive modificazioni, sono fissati nella misura, rispettivamente, dell’11 per cento, di almeno il 70 per cento e dell’1 per cento del prezzo di vendita delle cartelle.”

Tali aliquote si applicano sia al gioco raccolto su rete fisica sia a quello effettuato con partecipazione a distanza di cui al decreto del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 24 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 139 del 17 giugno 2011.”

“All’articolo 24, comma 33, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: “con un’aliquota di imposta stabilita in misura pari al 10 percento delle somme giocate” sono sostituite dalle seguenti: “con un’aliquota del prelievo erariale stabilita all’11 percento e del compenso per il controllore centralizzato del gioco pari all’1 per cento delle somme giocate” e le parole: “le modalità di versamento dell’imposta” sono sostituite dalle seguenti: “le modalità di versamento del prelievo erariale e del compenso per il controllore centralizzato del gioco”.

“((A decorrere dal 1° gennaio 2025, il montepremi è fissato in una misura compresa tra il minimo del 70 percento e il massimo del 71 percento del prezzo di vendita delle cartelle)).”