Sala Vlt diventa sala scommesse, Tar Piemonte: ‘Giusto negare licenza’

Scritto da Fm
Il Tar Piemonte respinge il ricorso di un esercente in quanto si tratta di una vera e propria ‘nuova apertura’ che viola la legge regionale sul gioco.


“Non convincono gli argomenti, testuali e sistematici, proposti dalla ricorrente per escludere che la trasformazione commerciale sottesa all’istanza ex art. 88 Tulps integri gli estremi di una nuova apertura d’esercizio” secondo quanto previsto dalla legge regionale sul gioco del 2021.

È lapidario il Tar Piemonte nella sentenza con cui respinge il ricorso di un’esercente contro il ‘no’ della Questura di Asti alla concessione della licenza per l’esercizio delle scommesse sportive all’interno dei locali dove svolgeva attività di bar/tabacchi con annessa sala da gioco Vlt.

Un diniego motivato dal fatto che la variazione di destinazione d’uso proposta dall’esercente, “in uno con la natura e l’ampiezza delle modifiche strutturali dell’immobile, avrebbe integrato una ‘nuova apertura’ di sala scommesse a breve distanza da uno sportello bancomat e sarebbe quindi incorsa nel divieto di cui all’art. 16, co. 2 legge regionale n. 19/2021”.

MODIFICA SOSTANZIALE DELL’OFFERTA COMMERCIALE

Per il Collegio la qualificazione dell’attività di raccolta delle scommesse quale “attività principale”, se pure giustificata dalla modulistica fornita dall’Amministrazione, è indicativa di una modifica sostanziale dell’offerta commerciale.

Per il Tar si è verificata la trasformazione dell’esercizio da “Punto per il gioco”, nel quale il gioco tramite slot machines accedeva all’attività principale di somministrazione alimenti e bevande, a “Sala scommesse” e/o “Sala da gioco”, nella quale la raccolta delle scommesse e l’utilizzo delle slot machines costituiscono l’attività economica prevalente o esclusiva.

La conclusione, si rimarca nella sentenza, “non muta ove si reputi che, prima dei lavori di ristrutturazione del locale, il negozio costituisse una ‘Sala da gioco’, come indicato nella motivazione del provvedimento impugnato”.

Secondo i giudici amministrativi, sarebbe manifestamente illogico e contrario alla ratio del divieto che la trasformazione dell’esercizio, con l’introduzione di un nuovo ramo di attività (la raccolta di scommesse) e il conseguente raddoppio dell’offerta commerciale, fosse esente dal previsto dall’art. 16 Legge regionale n. 19/2021, unicamente in ragione del fatto che la società era stata in precedenza autorizzata all’esercizio del gioco mediante Vlt”.

È dunque irrilevante, si legge nella sentenza, “l’affermazione attorea – invero del tutto indimostrata – secondo cui le Vlt costituiscano strumenti più insidiosi ai fini della ludopatia della raccolta di scommesse, giacché il significativo ampliamento – qualitativo e quantitativo – dell’offerta commerciale dell’esercizio moltiplica le occasioni di gioco patologico e dunque rientra nella ratio del divieto di nuove aperture a breve distanza da luoghi sensibili”.




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