Cassazione: ‘Raccolta scommesse nei Pvr, obbligatoria ritenuta d’acconto’
La Corte di cassazione evidenzia che la raccolta di scommesse nei Pvr è ‘procacciamento di affari’ quindi è obbligatoria la ritenuta d’acconto sulle fatture emesse.
L’attività di raccolta delle scommesse svolta dai punti di commercializzazione va ricondotta nella fattispecie del procacciamento di affari, con conseguente obbligo di operare la ritenuta d’acconto.
Lo conferma la Corte di cassazione con un’ordinanza in cui conferma quanto già stabilito dalla Commissione tributaria regionale del Lazio e rigetta quindi il ricorso proposto da una società contro un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate di rettifica dei redditi dichiarati nel Modello 730.
Tale avviso era stato il frutto di un controllo svolto dal Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di finanza di Roma in cui veniva appunto evidenziato l’obbligo di operare la ritenuta d’acconto prevista dall’articolo 25 bis del Dpr 600/1973 sulle fatture emesse.
Di conseguenza, l’Amministrazione finanziaria aveva individuato un importo complessivo di oltre 300mil euro a titolo di maggiori ritenute di acconto per l’anno 2008, nonché per sanzioni ed interessi, a carico della società contribuente.
LA MOTIVAZIONE
Nell’ordinanza i giudici evidenziano che, nel caso in esame, le attività svolte nei punti di commercializzazione consistono nella raccolta della sottoscrizione di contratti di gioco, con consegna di una carta prepagata associata ad un conto di gioco online, nella trasmissione del relativo contratto alla società contrassegnato da un numero identificativo, nell’effettuazione di ricariche dei conti di gioco aperti dagli scommettitori previo pagamento.
Quindi, l’attività dei punti vendita di commercializzazione non si esaurisce nella ricarica delle tessere (attività con ogni evidenza accessoria), bensì “si sostanzia nell’attività di prestazione di servizi soggette ad un compenso in percentuale rispetto al fatturato e, quindi, assimilabile ad una provvigione”.
Nella foto: la Corte di cassazione – Crediti fotografici © Sergio D’Affitto / Wikipedia