Raccolta scommesse interrotta, il Tar bacchetta il concessionario
Il Tar Lazio rimarca che il concessionario ‘abbandonato’ dal gestore non ha preso alcuna alcuna iniziativa per la ripresa della raccolta entro il termine assegnato.
Le vicende intercorrenti tra i concessionari e i gestori dei negozi di gioco sono irrilevanti per l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
È questo il principio al centro della sentenza con cui il Tar Lazio ha respinto il ricorso presentato da un concessionario di scommesse per impugnare il decreto di decadenza dei suoi diritti emesso dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli per ragioni legate all’interruzione del servizio di raccolta non dipendente da cause di forza maggiore o da giustificato motivo, ai sensi della convenzione di concessione.
IL CONTENZIOSO FRA CONCESSIONARIO E GESTORE
Nello specifico la società a cui è stata affidata la gestione del negozio ha comunicato la cessazione del rapporto contrattuale con il concessionario.
Tre mesi dopo, quest’ultimo ha obiettato che la sospensione della raccolta era da attribuire esclusivamente al comportamento del gestore che aveva esercitato il diritto di recesso in violazione delle disposizioni contrattuali.
A due settimane di distanza, il concessionario è stato invitato alla ripresa della raccolta presso altri locali, non usufruendo più della disponibilità dei precedenti, tramite il trasferimento del diritto, ovvero alla sua rimozione, entrambe operazioni nella disponibilità del concessionario.
Però la società non ha dato seguito ad alcun provvedimento finalizzato alla ripresa della raccolta con il citato diritto, o al trasferimento dello stesso presso altro indirizzo.
UN’INTERRUZIONE DELLA RACCOLTA TROPPO PROLUNGATA
Da qui Adm ha avviato il procedimento di decadenza dei diritti, in base a quanto previsto dagli articoli 7 e 11 degli schemi di convenzione, assegnando il termine di 30 giorni per presentare controdeduzioni, tra le quali l’adozione dei provvedimenti necessari alla ripresa della raccolta;
Il concessionario non ha preso alcuna alcuna iniziativa per la ripresa della raccolta entro il termine assegnato e le argomentazioni addotte non sono state ritenute idonee a giustificare la prolungata interruzione della raccolta.
LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA
Scorrendo la pronuncia del Tar si capiscono ancora meglio le ragioni dell’esito del ricorso.
L’applicazione della misura della decadenza trova “fondamento e disciplina, esclusivamente, nel rapporto bilaterale tra l’Adm e il concessionario, a tutela dell’interesse erariale alla raccolta dei proventi dei giochi e delle scommesse, cui sono estranee eventuali vicende contenziose tra il concessionario e il gestore che determinino l’indisponibilità dei locali”.
Inoltre, viene specificato che è “solo e soltanto il concessionario, parte della convenzione ed erogatore di un pubblico servizio, a dover garantirne la continuità, anche in una fase patologica, mediante le possibilità offerte dall’amministrazione (trasferimento del diritto ovvero della sua rimozione) o iniziative volte, nei termini assegnati, a ripristinare comunque la regolarità del servizio”.
LA SCELTA È DEL CONCESSIONARIO
Nel caso di specie, concludono i giudici, il concessionario ha scelto, sotto la propria responsabilità, – nonostante il presupposto della decadenza maturi in caso di interruzione della raccolta per un periodo superiore a 30 giorni – di perseguire la strada dell’iniziativa giudiziale nei confronti del gestore (al Tribunale di Salerno, Ndr), rimanendo esposta alla misura della decadenza, in considerazione dei tempi lunghi del processo civile.
Tempistiche peraltro tenute in debito conto da Adm nell’attendere la pronuncia dell’ordinanza di rigetto. Ma “è impensabile che l’Agenzia possa attendere l’esaurimento dei mezzi di impugnazione poiché ciò risulterebbe in evidente contrasto con l’interesse pubblico”.
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