Imposta unica: Cgt Perugia applica tassa sul margine anche senza totalizzatore

Scritto da Daniele Duso
Le sentenze, come sottolinea l’avvocato Agnello, recepiscono il principio della Cassazione: se il contribuente fornisce dati contabili attendibili, il calcolo induttivo non è legittimo.

“Finalmente la Corte di Cassazione ha tracciato un sentiero che obbliga l’Adm a tenere in considerazione la documentazione fornita dai Ctd, senza sconfinare in accertamenti sproporzionati e non aderenti alla realtà economica.” L’avvocato Daniela Agnello commenta così le nuove pronunce della Cgt di Perugia che confermano un principio destinato a incidere sul contenzioso tra Ctd e Adm.

I giudici hanno stabilito che la tassazione sul margine si applica anche ai soggetti non collegati al totalizzatore nazionale, purché esista una rendicontazione completa delle giocate e delle vincite. Le controversie riguardavano avvisi di accertamento emessi contro centri che avevano prodotto documentazione contabile dettagliata.

Nonostante ciò, l’amministrazione aveva applicato il criterio induttivo previsto dalla Legge 190 del 2014, basato sul triplo della media provinciale. La Corte ha respinto questa impostazione, valorizzando il “chiaro tenore letterale della norma”.

IL PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ DELLA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA
La Cgt ha richiamato l’ordinanza 9347 del 2026 della Cassazione, secondo cui, quando il contribuente fornisce elementi concreti e documentati, l’amministrazione deve utilizzarli per determinare la reale base imponibile. Il criterio induttivo diventa quindi residuale. I giudici umbri hanno ribadito che non esistono preclusioni normative all’applicazione del margine per operatori non collegati al totalizzatore, se l’attività è ricostruibile in modo analitico. La Corte ha annullato gli accertamenti basati su calcoli ritenuti errati.

VERSO UN’APPLICAZIONE UNIFORME DEL PRINCIPIO
Secondo la difesa, il principio di effettività della capacità contributiva assume un ruolo decisivo. Agnello sottolinea che “deve essere rispettato senza discriminazioni arbitrarie”. Le sentenze della Cgt di Perugia rafforzano un orientamento ormai consolidato dalla Cassazione, che impone all’amministrazione di adottare criteri aderenti alla realtà economica del contribuente.

L’avvocato auspica che il principio venga applicato “su tutto il territorio nazionale, nei confronti di tutti i centri Stanleybet”. Le decisioni umbre potrebbero quindi accelerare una revisione delle modalità di accertamento e ridurre il ricorso a metodi presuntivi non giustificati.

Crediti fotografici @ Cgt Umbria – Foto tratta dal sito web Giustizia-tributaria.it