Scommesse, Tar Lazio: ‘Minimi garantiti, inapplicabile decreto 2003’
“Come già riconosciuto da questo Tribunale in numerose decisioni sulla medesima questione, ‘è vero che in precedenza, il decreto interministeriale del 10 ottobre 2003 aveva stabilito il metodo di calcolo per individuare il cosiddetto ‘minimo garantito’, ma l’introduzione, nel 2006, della nuova previsione normativa circa la necessaria fissazione delle misure di salvaguardia rende inapplicabile il contenuto del suindicato decreto“.
A ricordarlo è il Tar Lazio, in una sentenza con cui accoglie il ricorso di un concessionario per l’annullamento del provvedimento del febbraio 2009, con il quale l’allora Aams gli aveva chiesto il pagamento dei minimi garantiti per l’anno 2007, oltre le penali, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento, con l’avvertimento che il mancato pagamento avrebbe comportato l’escussione della fideiussione e la decadenza dalla concessione.
In applicazione dei suddetti principi, le censure di illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 38 comma 4, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 risultano fondate e meritevoli di accoglimento; di conseguenza il ricorso deve essere, come anticipato, accolto, con annullamento del provvedimento impugnato ed assorbimento di ogni altra doglianza”.