Distanziometro di 3 Km per 4mila abitanti, Cds lo boccia: ‘Immotivato’
I Comuni possono limitare l’apertura di nuove attività di gioco individuando nuovi luoghi sensibili, ma prevedere un distanziometro di tre chilometri è eccessivo, specie se non congruamente motivato.
Il verdetto è stato pronunciato dal Consiglio di Stato, che ha accolto in parte il ricorso straordinario al presidente della Repubblica proposto dalla titolare di un bar-tabaccheria contro la deliberazione con la quale il Comune di Medole (Mn) nel 2017 ha adottato e approvato il regolamento che disciplina l’accesso alle aree e ai locali per il gioco d’azzardo lecito, introducendo dei limiti piuttosto “stringenti”, potremmo dire, per usare un eufemismo.
Di tale istruttoria non v’è traccia nella versata documentazione.
Il Comune ha solo successivamente giustificato tale decisione ‘in quanto necessaria alla salvaguardia dei siti sensibili, data la particolare conformazione del territorio’, e tanto ha fatto in sede di controdeduzioni, con una formula abbastanza sbrigativa e a firma del sindaco.
La motivazione (postuma) addotta appare apodittica e tautologica, replicabile per qualunque tipo territorio comunale in quanto astratta e generica.
Essa si traduce nei fatti, sostanzialmente, in un divieto di esercizio del gioco legale nell’intero perimetro del territorio comunale, stante l’impossibilità, conseguente al criterio del distanziamento utilizzato, di individuare luoghi in cui ubicare esercizio di gioco che rispettino le distanze dai luoghi sensibili”.
Non è dato comprendere, in altri termini, quale argomentazione logica sia in concreto sottesa alla incidenza del nuovo limite di distanza in ordine alla collocazione delle sale.
Questo non implica che il Comune non possa giungere allo stesse conclusioni qui censurate, ma per farlo deve passare attraverso una approfondita istruttoria tecnica, basata su elementi di fatto congruenti, previamente accertati e riscontrabili, da cui sia possibile evincere la concreta incidenza del nuovo limite di distanza sulla collocazione delle sale.
L’unico documento successivamente acquisito e prodotto dal Comune è rappresentato, invero, da un elenco di dati inerenti la raccolta e le vincite di gioco nel territorio provinciale. Un documento, questo, senz’altro sintomatico e preoccupante ma purtroppo insufficiente a supportare la decisione nei termini assoluti in cui essa è stata presa”.