Distanziometro di 3 Km per 4mila abitanti, Cds lo boccia: ‘Immotivato’

Il Consiglio di Stato revoca distanziometro di tre chilometri istituito dal Comune di Medole (Mn) - 4mila abitanti - a fronte dei 500 metri previsti dalla legge regionale sul gioco.
Scritto da Fm

Distanziometro di 3 Km per 4mila abitanti, Cds lo boccia: 'Immotivato'

I Comuni possono limitare l’apertura di nuove attività di gioco individuando nuovi luoghi sensibili, ma prevedere un distanziometro di tre chilometri è eccessivo, specie se non congruamente motivato.
Il verdetto è stato pronunciato dal Consiglio di Stato, che ha accolto in parte il ricorso straordinario al presidente della Repubblica proposto dalla titolare di un bar-tabaccheria contro la deliberazione con la quale il Comune di Medole (Mn) nel 2017 ha adottato e approvato il regolamento che disciplina l’accesso alle aree e ai locali per il gioco d’azzardo lecito, introducendo dei limiti piuttosto “stringenti”, potremmo dire, per usare un eufemismo.

I giudici, ponendosi sul solco di quanto deciso dai loro colleghi a proposito di provvedimenti simili – come il “ban” di un chilometro previsto dal Comune di Bologna qualche anno fa – ricordano che “la legge regionale consente, dunque, ai Comuni di individuare altri luoghi sensibili. In ogni caso, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale. Vale a dire che eventuali, ulteriori divieti (dovuti alla individuazione di altri luoghi sensibili) dovrebbero comunque riguardare la collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza determinata entro il limite massimo di cinquecento metri. Il Comune ha deciso di aumentare tale distanza a 3000 metri”.
Nel parere si legge inoltre che “la deliberazione consiliare non esplicita le ragioni di una siffatta scelta, derogatoria del limite massimo di 500 metri stabilito nella fonte primaria. Limite che, in quanto ‘massimo’, ove derogato dal Comune, impone una motivazione rafforzata, specifica e puntuale, frutto di una istruttoria approfondita e tecnicamente supportata.
Di tale istruttoria non v’è traccia nella versata documentazione.
Il Comune ha solo successivamente giustificato tale decisione ‘in quanto necessaria alla salvaguardia dei siti sensibili, data la particolare conformazione del territorio’, e tanto ha fatto in sede di controdeduzioni, con una formula abbastanza sbrigativa e a firma del sindaco.
La motivazione (postuma) addotta appare apodittica e tautologica, replicabile per qualunque tipo territorio comunale in quanto astratta e generica.
Essa si traduce nei fatti, sostanzialmente, in un divieto di esercizio del gioco legale nell’intero perimetro del territorio comunale, stante l’impossibilità, conseguente al criterio del distanziamento utilizzato, di individuare luoghi in cui ubicare esercizio di gioco che rispettino le distanze dai luoghi sensibili”.
Considerando che Medule ha una superficie di 25 chilometri quadrati e poco più di 4mila abitanti.
 
Il Consiglio di Stato quindi evidenzia che “il riferimento alla conformazione del territorio è indice, semmai, dell’eccesso di potere perché utilizzato strumentalmente per vietare in modo generalizzato e surrettizio l’esercizio dell’attività economica sull’intero perimetro del territorio comunale, laddove essa conformazione avrebbe dovuto imporre un maggiore onere motivazionale per addivenire alla scelta più oculata.
Non è dato comprendere, in altri termini, quale argomentazione logica sia in concreto sottesa alla incidenza del nuovo limite di distanza in ordine alla collocazione delle sale.
Questo non implica che il Comune non possa giungere allo stesse conclusioni qui censurate, ma per farlo deve passare attraverso una approfondita istruttoria tecnica, basata su elementi di fatto congruenti, previamente accertati e riscontrabili, da cui sia possibile evincere la concreta incidenza del nuovo limite di distanza sulla collocazione delle sale.
L’unico documento successivamente acquisito e prodotto dal Comune è rappresentato, invero, da un elenco di dati inerenti la raccolta e le vincite di gioco nel territorio provinciale. Un documento, questo, senz’altro sintomatico e preoccupante ma purtroppo insufficiente a supportare la decisione nei termini assoluti in cui essa è stata presa”.
Per i giudici quindi “il ricorso in esame s’appalesa fondato nei sensi di cui in motivazione; pertanto, nei limiti sopra circoscritti, esso va accolto. Per l’effetto, deve essere annullata, entro gli stessi limiti conformativi, la deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 30 marzo 2017 per difetto di istruttoria e di motivazione, avuto riguardo al divieto di apertura o di trasferimento di sale da gioco nonché di installazione di nuovi apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, Tulps in locali che si trovano a una distanza inferiore a 3000 metri da luoghi sensibili (articolo 4 del regolamento)”.