Awp e Iva: Cassazione shock, cestinati 15 anni di giurisprudenza
L’imponibilità ad Iva dei proventi percepiti e dichiarati dagli esercenti nei primi anni di gestione delle reti di apparecchi è da ritenere legittima. E, a quanto pare, insindacabile. Come emerge dalla Corte di Cassazione, che, attraverso una serie di pronunce delle scorse ore, sembra porre fine e a un lunghissimo contenzioso che dura ormai da 15 anni. Ignorando, tuttavia, le tantissime sentenze dei giudici regionali che si sono susseguite nel tempo, andando a riproporre e confermare, “nel merito”, le presunzioni proposte dagli Uffici erariali su esercizi decorsi da qualche lustro.
Pur tenuto conto della particolarità della materia del contendere e della peculiarità dei primi modelli contrattuali predisposti dalla maggior parte dei concessionari di rete, che tendevano ad interagire prevalentemente con i gestori, a cui veniva richiesto di gestire i rapporti con i propri esercenti di riferimento, concordando le percentuali di ripartizione e l’erogazione dei relativi compensi, è apparso subito chiaro come detti proventi rientrassero a pieno titolo nel regime di esenzione, per l’evidenza che, in assenza delle due figure chiave di collaboratori non si potesse realizzare la raccolta di giocate da parte dei concessionari. L’articolo 10 della legge Iva (Dpr 633/72), prevede che “sono esenti da Iva le operazioni relative all’esercizio del Lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi a pronostici riservati allo Stato(…) nonché quelle relative all’esercizio dei totalizzatori e delle scommesse (…) ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate“. L’articolo 1, comma 497 della legge n.311/2004 infatti estendeva l’esenzione alla raccolta delle giocate con gli apparecchi con vincita in denaro (di cui al comma 6 dell’art 110 del Tulps), anche relativamente “ai rapporti tra i concessionari della rete ed i terzi incaricati della raccolta stessa, espressamente citati come gestori ed esercenti”.
In particolare, l’errore presupposto dell’Agenzia delle entrate – contestato sistematicamente di fronte ai giudici tributari – consisteva nel ritenere imponibili i compensi degli esercenti in quanto considerati estranei alla filiera dell’esenzione equivocando con quanto indicato dalla Circolare 21/E del 2005, che ricomprendeva nell’abito della imponibilità, “tutti gli altri rapporti” intercorrenti tra gestori ed esercenti, che esulassero dalla collaborazione alla raccolta di giocate in favore dei concessionari (che, come scritto più volte su questa rubrica, erano riferite, nella ratio della stessa circolare, alla gestione di tutti gli altri apparecchi da intrattenimento o ai rapporti di mera locazione di spazi concessi dall’esercente al gestore). Una tesi che, negli anni e con sempre maggior frequenza, ha ottenuto sentenze di accoglimento dei ricorsi presentati da gestori ed esercenti, da parte dei giudici delle commissioni tributarie adite, a cui hanno fatto seguito gli appelli degli uffici tributari. Appelli anche in questo caso, per quanto di mia conoscenza, tutti rigettati dalle commissioni tributarie regionali, che hanno confermato che, in assenza del ruolo chiave dell’esercente, non si sarebbe potuta perfezionare alcuna raccolta di gioco pubblico mediante apparecchi Awp.
Una sentenza in particolare, è ancora più sorprendente alla luce del fatto che lo stesso sostituto procuratore intervenuto all’Udienza (e dunque la “pubblica accusa” tributaria) avesse concluso il proprio intervento chiedendo il rigetto del ricorso proposto dall’Ufficio. Per una sorta di “schiaffo” (ulteriore) al settore, basato unicamente sul presupposto dell’interesse erariale, prima ogni altra cosa: in una soluzione che viene tuttavia recepita da molti addetti ai lavori come in spregio all’operato non solo degli operatori stessi e dei consulenti da loro incaricati, ma anche di centinaia di giudici tributari che hanno approfondito, compreso e giudicato a favore dell’esenzione, sulla scorta anche di una analoga giurisprudenza comunitaria.