Decreto Cdm: esteso il super green pass, con vaccino stop quarantena

Si può accedere ai locali di gioco solo con green pass rafforzato, mentre le capienze sono consentite fino a un massimo del 35 percento dei posti disponibili.
Scritto da Daniele Duso

Decreto Cdm: esteso il super green pass, con vaccino stop quarantena

Fare il possibile per non bloccare nuovamente la società civile. Questo il mantra che ridondava nella giornata di ieri, mercoledì 29 dicembre, e che ha fatto da linea guida sia per il Comitato tecnico scientifico che per il Consiglio di ministri che, in serata, ne ha concretizzato le direttiva. Ora le nuove disposizioni per il contenimento dell’epidemia contenute nel decreto legge emanato dal Consiglio dei Ministri nella serata di ieri a Palazzo Chigi Saranno in vigore dal 10 gennaio. Il testo prevede nuove misure relative all’estensione del green pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati. 

Per quanto riguarda il green pass rafforzato dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza sarà obbligatorio per accedere ad alberghi e strutture ricettive, feste legate a cerimonie civili o religiose, sagre e fiere, centri congressi, servizi di ristorazione all’aperto, impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici, piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto, centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto. Resta obbligatorio, pertanto, come già si sapeva, anche per accedere alle sale da gioco.

Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Nessuna decisione in merito all’estensione del green pass rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro. Le parti politiche su questo punto stanno ancora discutendo restando su posizioni diverse. 

Ciò che cambia, anche per il settore del gioco, è relativo al periodo di quarantena da rispettare in caso di contatto con un positivo. Per quanto riguarda le quarantene infatti il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applichi a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 nell’arco dei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione, nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo. Sarà sufficiente, fino al decimo giorno successivo all’ultimo contatto, indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2, mentre solo in caso di eventuali sintomatici sarà necessario effettuare un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione. La cessazione di questo periodo di quarantena o auto-sorveglianza avverrà solo dopo aver ottenuto esito negativo da un test antigenico rapido o molecolare trasmettendo all’Asl il referto.

Niente riduzione invece per chi non crede nei vaccini: un non vaccinato che dovesse venire a contatto con un positivo dovrà isolarsi per 10 giorni e poi fare un tampone (il termine della quarantena avviene solo con tampone negativo) o attendere 14 giorni (in tal caso senza bisogno di tampone).

Il decreto prevede anche che le capienze saranno consentite al massimo fino al 50% per gli impianti all’aperto e fino al 35% per le strutture al chiuso.