CdS: ‘Regolamento gioco Reggio Emilia, nessun effetto espulsivo’
"Sulla base degli accertamenti effettuati dal verificatore nel giudizio di primo grado, risulta sufficientemente comprovato che non si è concretizzato nei confronti della odierna appellante il lamentato effetto espulsivo (non appaiono prima facie apprezzabili le deduzioni, secondo cui il verificatore avrebbe erroneamente concentrato i risultati degli accertamenti effettuati in merito alla delocalizzazione delle attività da gioco lecito sulla sola parte del territorio urbanizzato, anziché sull’intero territorio comunale; del resto, la società appellante afferma la non appetibilità commerciale della delocalizzazione dell’attività de qua in area esterna al centro abitato)".
Questa è una delle due motivazioni con cui il Consiglio di Stato respinge l’istanza cautelare proposta da una società titolare di due sale scommesse ippiche e sportive ubicate nel Comune di Reggio Emilia per la riforma della sentenza del Tar che lo scorso aprile aveva confermato la validità dei provvedimenti regionali e comunali che hanno introdotto restrizioni all’esercizio di tali attività e all’installazione di apparecchi di gioco – con obbligo di delocalizzazione qualora insistano a una certa distanza (meno di 500 metri) dai luoghi sensibili – negandone il potenziale "effetto espulsivo".
Inoltre, rimarcano i giudici di Palazzo Spada, "non risulta essere stato adottato dal Comune alcun provvedimento che disponga la chiusura immediata dell’attività gestita dalla società appellante".