Il Tar Lombardia rigetta due ricorsi contro i limiti orari agli apparecchi di gioco imposti dall'ordinanza del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca (Varese).
Tar: 'Limiti orari, nessuna disparità di trattamento con altri tipi di gioco'
“L’atto regolamentare sulla cui base è stata assunta l’ordinanza sindacale impugnata non si fonda su elementi astratti riferiti al fenomeno in termini generici, contestualizzando invece la situazione in relazione al territorio del Comune”.
A dirlo sono i giudici amministrativi del Tar Lombardia, che così rigettano due ricorsi proposti da altrettante società contro l’ordinanza con cui il sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca (Varese) nel 2018 ha imposto l’interruzione dell’esercizio degli apparecchi del gioco lecito nelle face orarie dalle 7.30 alle 9.30, dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 21.
Il Collegio, in entrambi i casi, rimarca che “la ricorrente non offre dati documentali di segno contrario, non potendo considerarsi tali gli studi depositati (report del Governo Australiano sul gioco d’azzardo e studio della Springer Science and Business Media New York) che riguardano contesti sociali, economici e culturali totalmente differenti dalla realtà italiana, e dunque non idonei a smentire i concreti riferimenti al fenomeno nel territorio comunale considerati dall’Amministrazione. Lo stesso dicasi per lo studio italiano dell’Istituto per la Competitività, che muove da una prospettiva di interessi differente dall’obiettivo perseguito dalla normativa e dai provvedimenti impugnati, e che quindi non presenta il carattere della oggettività.
Anche i dati dell’Agenzia dei Monopoli, invocati dalla ricorrente, appaiono poco significativi rispetto all’obiettivo perseguito dai provvedimenti impugnati, dando conto della ripartizione del ‘giocato’ tra le diverse tipologie di gioco lecito. Tale elemento non è indicativo della maggiore o minore propensione per un determinato gioco, dipendendo l’ammontare complessivo del ‘giocato’ anche da altri fattori (ad esempio il costo, più o meno elevato, della singola giocata per le diverse tipologie di gioco). In ogni non è certamente utile a dimostrare l’assunto della ricorrente secondo cui, per effetto dei provvedimenti impugnati, la propensione al gioco compulsivo si sarebbe spostata su altri tipi di gioco, essendo tale affermazione del tutto indimostrata”.
D’altro canto, si legge ancora nelle sentenze “allo stato attuale delle conoscenze, non sembra irragionevole né sproporzionato imporre limitazioni ad attività economiche riconosciute scientificamente pericolose alla salute, proprio perché non si tratta di introduzione di una sorta di “proibizionismo”, che potrebbe sortire effetti contrari sul piano stesso della tutela della salute, né di divieto generalizzato, ma di regolamentazione in corrispondenza di luoghi particolari e di particolari fasce orarie a più alta fruibilità di esercizi di gioco (cfr. Consiglio di Stato, sez. III – 19/12/2019 n. 8563)”.
Quanto alla censura con cui la ricorrente lamenta la disparità di trattamento con altri tipi di gioco, “va osservato che gli apparecchi automatici per il gioco (le c.d. slot machine e video lottery) comportano una ‘relazione’ diretta con il giocatore, e la loro modalità di utilizzo – senza intermediazione alcuna – favorisce il gioco compulsivo, diversamente da altre forme di gioco lecito (si pensi al gioco del lotto o ai c.d. gratta e vinci). La dedotta disparità di trattamento postula quindi una identità di effetti, quanto all’incentivo al gioco patologico, che non si ravvisa tra le diverse tipologie di giochi leciti e dunque tra le relative discipline di fruizione. Proprio le differenti modalità di fruizione delle diverse tipologie di gioco lecito giustificano una diversa disciplina volta a contenere fenomeni di ludopatia”.
Va poi aggiunto, concludono i giudici amministrativi, “che l’ordinanza impugnata disciplina ambiti sui quali sussiste la competenza del sindaco ai sensi della normativa applicabile, sicché non può essere lamentata la disparità di trattamento in relazione ad ambiti estranei alla predetta competenza, quali i giochi online. La parità di trattamento invocata dalla parte ricorrente si risolverebbe nell’impossibilità per le amministrazioni comunali di arginare il fenomeno del gioco patologico a tutela delle fasce più esposte della comunità locale, anche con riferimento alle tipologie di gioco per le quali la legge riconosce loro facoltà di intervento.”