Avviata al Senato la discussione in sede redigente del Ddl 'Modifiche al codice penale per reati contro gli animali', nel testo agenti sotto copertura per scommesse clandestine sui cavalli.
Ddl Tutela animali, esame in Senato: focus su scommesse clandestine
Con la relazione del presidente Andrea Ostellari (Lega) la commissione Giustizia del Senato, martedì 1° marzo, ha avviato la discussione in sede redigente del disegno di legge n. 2016 di modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali presentato da Assuntela Messina (Pd), chiedendone la rimessione all’Assemblea per il passaggio dell’esame del disegno di legge in sede referente per consentirne la congiunzione con l’esame dei disegni di legge di analoga materia.
Il provvedimento, che riporta anche un passaggio relativo alle scommesse e alle corse clandestine di cavalli, è stato congiunto con il seguito dell’esame in sede referente del Ddl n. 1078 e connessi in materia di tutela degli animali.
Come illustrato nella relazione che accompagna il Ddl, “la legge 20 luglio 2004, n. 189, che ha introdotto alcune importanti disposizioni in materia di reati contro gli animali, è oramai una disciplina risalente a quattordici anni fa, che prevede sanzioni penali blande e inadeguate per i fenomeni criminosi che ha il compito di contrastare e che necessita pertanto di modifiche in linea con l’evoluzione normativa internazionale, europea e nazionale a partire dal Trattato di Lisbona che ha introdotto nel nuovo Trattato sul funzionamento dell’Unione europea l’articolo 13, che definisce gli animali ‘esseri senzienti’ e impone che anche le normative nazionali tengano conto di tale superiore principio.
Pertanto tali disposizioni devono essere armonizzate, integrate e attuate alla luce delle problematiche giuridiche e pratiche sorte con l’applicazione sul campo della normativa, in vista di un’effettiva e concreta tutela degli animali, autentica ratio della normativa e dell’intervento del legislatore. Pertanto, dopo oltre quindici anni di giurisprudenza in materia, sono previste nuove disposizioni, nonché integrazioni e modifiche a quelle vigenti, in perfetta sintonia con i princìpi dell’ordinamento giuridico e le disposizioni dell’Unione europea”.
In particolare, “è prevista la sanzione accessoria del divieto di detenzione di animale in caso di condanna per reati contro gli animali, al fine di evitare la reiterazione del reato. Con l’articolo 12 è specificata la competenza di tutti gli organi di polizia giudiziaria in materia di reati contro gli animali. Preme sottolineare che un punto critico nella reale applicazione della normativa è stato finora il problema, più culturale che procedurale, relativo alla presunta ‘ incompetenza ’ di diversi organi della polizia statale e locale in caso di richiesta di intervento non anonima e documentata. Tali organi rifiutano a volte di intervenire dichiarando che ciò non rientra nella loro competenza e che il richiedente si deve rivolgere a un altro organo di polizia, magari ‘specializzato’. Questo stato di cose determina la mancata o rallentata applicazione delle norme vigenti. Premesso che tali atteggiamenti sono del tutto illegittimi, si è ritenuto in ogni caso necessario introdurre una specifica norma nel codice di procedura penale. È inoltre modificata la normativa relativa all’utilizzo degli agenti sotto copertura inserendo tra i reati per i quali è possibile il loro utilizzo anche gli articoli del codice penale relativi ai reati zoomafiosi come le manifestazioni vietate, le scommesse clandestine, i combattimenti tra animali e le corse clandestine di cavalli, e la normativa per il contrasto al traffico di cuccioli. Con l’articolo 13 è previsto che lo Stato istituisca sul territorio nazionale centri di accoglienza di animali vittime di reato anche utilizzando, su ordine del prefetto, strutture già esistenti. Si tratta di una disposizione fondamentale per garantire l’effettiva applicazione della norma e delle misure cautelari necessarie nelle more del giudizio”.
IL DIBATTITO – Secondo quanto si legge nel resoconto della seduta della commissione Giustizia, “il senatore Franco Mirabelli (Pd) manifesta stupore per il fatto che questo disegno di legge non sia stato finora portato in discussione al pari degli altri. Preannuncia poi l’aggiunta della propria firma al disegno di legge in questione”.
Dal canto suo, il presidente Ostellari “annuncia che è stata depositato al banco di Presidenza la richiesta del passaggio alla sede referente per tutti i disegni di legge in titolo, firmata dai senatori Grasso, Dal Mas, Pillon, Emanuele Pellegrini e Urraro. Pertanto, non facendosi osservazioni, il presidente dispone la prosecuzione immediata nella nuova sede”.