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Comma 7, le nuove norme tecniche volano a Bruxelles

17 febbraio 2021 - 10:10

Inviate alla Commissione europea a Bruxelles le nuove norme tecniche sugli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro.

Scritto da Anna Maria Rengo
Comma 7, le nuove norme tecniche volano a Bruxelles

L'attesa è finita. O meglio, ora c'è lo stand still comunitario, ossia i tre mesi di tempo (in scadenza il 17 maggio) durante i quali gli stati membri o la Commissione europea stessa potranno esprimere pareri oppure osservazioni. 

Intanto, è stato trasmesso a Bruxelles l'atteso Progetto di regole tecniche di produzione, importazione e verifica degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro di cui all’art. 110 comma 7 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni (Tulps).

I CONTENUTI - Il progetto di Decreto, costituito da 4 capi divisi in 3 articoli, definisce le caratteristiche tecniche per la produzione, l’importazione e la verifica degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 7, del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni (Tulps).

Gli articoli 1, 2 del Capo 1 e l’articolo 13 del Capo 4 recano rispettivamente le finalità, il nomenclatore con le definizioni di termini e apparecchi utilizzati nel decreto e le norme sull’entrata in vigore e le abrogazioni.

Il Capo 2, composto di 10 articoli, reca agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 le regole tecniche di produzione degli apparecchi definendone i requisiti minimi, nonché gli specifici requisiti ulteriori richiesti per ogni tipologia di apparecchio, come definito nel nomenclatore di cui al precedente articolo 2. Gli articoli 8, 9 e 10, invece, dettano le prescrizioni e i dettagli circa i documenti tecnici che devono accompagnare ogni modello di apparecchio, nonché gli obblighi di tenuta, conservazione ed aggiornamento del registro delle manutenzioni e di applicazione sull’apparecchio di targhe contenenti avvertimenti, informazioni e classificazioni dell’apparecchio stesso.

Il Capo 3, infine, detta le regole per la verifica tecnica degli apparecchi da parte degli organismi di certificazione, nonché le finalità dei controlli da effettuarsi per ottenere l’omologa di cui all’articolo 38, comma, 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

LE MOTIVAZIONI - Come si ricorda nella notifica inviata a Bruxelles, l’articolo 104 del Dl agosto n. 104/2020, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 prevede una modifica all’articolo 110, comma 7-ter del Tulps in materia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro.

In particolare, esso prevede che “… con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di garantire la prevenzione dai rischi connessi al gioco d'azzardo sono definite le regole tecniche finalizzate alla produzione degli apparecchi di cui al comma 7, nonchè la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, così come definiti dalla normativa vigente”.

Le regole attualmente vigenti, risalenti al 2005, devono essere necessariamente adeguate per renderle aderenti agli enormi sviluppi tecnologici nel frattempo intervenuti ma anche alla diversa sensibilità maturata nei confronti di specifiche tipologie di gioco e, soprattutto, per contrastare la diffusione e proliferazione dei cd “totem”, finti apparecchi senza vincita in denaro o che simulano altri servizi tecnologici (ad esempio ricariche telefoniche) ma che in realtà sono apparecchi con vincita in denaro completamente illegali.

Il provvedimento, molto atteso da tutto il settore Amusement definisce i requisiti delle singole tipologie di apparecchi previsti dall’articolo 110, comma 7 del Tulps, chiarendone le modalità di funzionamento, i requisiti minimi, la documentazione tecnico-amministrativa necessaria, i meccanismi di gioco, le regole di certificazione e costituirà la base per il successivo decreto del Ministro dell’Economia che definirà la base imponibile forfetaria per la relativa imposta applicabile.
Il Progetto di Decreto prevede la regolamentazione specifica degli apparecchi c.d. elettromeccanici e in ossequio ad un obiettivo di semplificazione delle procedure prevede per alcune tipologie di apparecchi regole di certificazioni più leggere e immediate. Esso, inoltre, colma una lacuna andando a definire il perimetro degli apparecchi cd. Ticket redemption cioè che emettono tagliandi alla fine del gioco.

Il Progetto di decreto, inoltre, per la prima volta definisce e regolamenta la possibilità di collegamento in rete degli apparecchi e introduce l’obbligo della classificazione Pegi o sistema equivalente.

REQUISITI ULTERIORI PER GLI APPARECCHI 7A - Gli apparecchi 7a), in aggiunta rispetto a quanto previsto all’art. 3, hanno obbligatoriamente anche i seguenti requisiti:

a) il costo della singola partita non può essere superiore a 1,00 euro;
b) dispongono di una periferica destinata esclusivamente al pagamento della partita;
c) si attivano esclusivamente con l’introduzione di monete metalliche in valuta corrente;
d) contengono dispositivi meccanici e/o componenti elettroniche indispensabili per l’attivazione ed esecuzione del gioco;
e) offrono giochi nei quali o con i quali il giocatore esprime la sua abilità e non consentono vincite puramente aleatorie;
f) dispongono di dispositivi necessari per consentire al giocatore di azionare, pilotare e/o interagire con l’apparecchio o il gioco;
g) dispongono di comandi o meccanismi messi a disposizione del giocatore per influire, mediante prove di abilità, sull’andamento del gioco, sul relativo punteggio e sull’erogazione degli oggetti di modico valore contenuti al proprio interno;
h) sono privi di monitor ma possono essere dotati di dispositivi di visualizzazione non interattivi utilizzabili per facilitare il gioco o mostrarne le regole;
i) non consentono l’erogazione di premi diversi dagli oggetti di modico valore né vincite di altra natura;
j) non sono dotati di alcun meccanismo per la distribuzione di tagliandi;
k) contengono al proprio interno gli oggetti di modico valore, disposti in modo da risultare visibili al giocatore, che sono erogati direttamente dall’apparecchio subito dopo la conclusione positiva della partita;

REQUISITI ULTERIORI PER GLI APPARECCHI 7C - Gli apparecchi 7c), in aggiunta rispetto a quanto previsto all’art. 3, hanno obbligatoriamente anche i seguenti requisiti:
a) il costo della singola partita può essere compreso fra euro 0,50 e 5,00;
b) dispongono di almeno una periferica destinata esclusivamente al pagamento della partita tramite uno degli strumenti consentiti di cui alla lettera successiva;
c) si attivano esclusivamente con l’introduzione di monete metalliche in valuta corrente, con l’introduzione di gettoni o con l’utilizzo di strumenti elettronici di pagamento quali carte prepagate, non bancarie e non riconducibili ad alcun circuito di pagamento, ma esclusivamente finalizzate al gioco;
d) dispongono di una scheda di gioco;
e) dispongono di display o monitor;
f) non sono dotati di alcun meccanismo per la distribuzione di tagliandi;
g) non consentono l’erogazione di premi né vincite di altra natura;
h) consentono esclusivamente giochi basati sulla sola abilità del giocatore;
i) dispongono di dispositivi necessari per consentire al giocatore di azionare, pilotare e/o
interagire con l’apparecchio o il gioco;
j) salvo i comandi a disposizione del giocatore, non dispongono di meccanismi, di qualsiasi natura, in grado di influire in qualunque modo, anche indiretto, sull’andamento del gioco e sul relativo punteggio.

Gli apparecchi 7c), in aggiunta rispetto a quanto previsto all’art. 3, possono avere anche le seguenti caratteristiche:
a) essere costituiti da apparecchi multipostazione;
b) consentono una durata diversa della partita in funzione della sola abilità del giocatore;
c) consentono l’aggiornamento, anche a distanza, delle memorie elettroniche attraverso meccanismi predefiniti dal produttore, descritti dettagliatamente nella documentazione tecnica di cui all’art. 8 e verificati dall’organismo di certificazione;
d) consentono il collegamento in rete per operazioni di monitoraggio e controllo nonché, nell’ambito dello svolgimento delle operazioni di gioco, per la formazione di classifiche e per la realizzazione di gioco simultaneo a distanza, ivi incluse le operazioni ad esse connesse; gli eventuali collegamenti di rete devono garantire l’identificazione univoca dei singoli apparecchi e devono consentire di effettuare mutua autenticazione e cifratura tra gli apparecchi ed il server centrale, garantendo integrità e riservatezza dei dati trasmessi; il server centrale deve essere ubicato in uno dei paesi dell’Unione Europea e deve esserne consentito l’accesso ai fini di controllo;

REQUISITI ULTERIORI PER GLI APPARECCHI 7C-BIS - Gli apparecchi 7c-bis), in aggiunta rispetto a quanto previsto all’art. 3, hanno obbligatoriamente anche i seguenti requisiti:
a) il costo della singola partita può essere compreso fra euro 0,50 e 5,00;
b) dispongono di almeno una periferica destinata esclusivamente al pagamento della
partita tramite uno degli strumenti consentiti di cui alla lettera successiva;
c) si attivano esclusivamente con l’introduzione di monete metalliche in valuta corrente, con l’introduzione di gettoni o con l’utilizzo di strumenti elettronici di pagamento quali carte prepagate, non bancarie e non riconducibili ad alcun circuito di pagamento, ma esclusivamente finalizzate al gioco;
d) non consentono l’erogazione di premi diversi dai tagliandi né vincite di altra natura;
e) non consentono in alcun modo l’attivazione o l’avvio del gioco mediante l’utilizzo di tagliandi precedentemente emessi;
2. Gli apparecchi 7c-bis), in aggiunta rispetto a quanto previsto all’art. 3, possono avere anche le seguenti caratteristiche:
a) essere dotati di un meccanismo per la distribuzione di tagliandi;
b) essere dotati di una scheda di gioco;
c) essere dotati di display o monitor;
d) essere costituiti da apparecchi multipostazione;
e) essere dotati di dispositivi periferici occorrenti solo per consentire al giocatore di azionare, pilotare e/o interagire con l’apparecchio o il gioco;
f) essere dotati di componenti elettroniche oltre a dispositivi meccanici, per l’esecuzione del gioco;
g) essere dotati di un meccanismo in grado di riprodurre tracce audio e/o video;
h) consentono l’aggiornamento, anche a distanza, delle memorie elettroniche attraverso meccanismi predefiniti dal produttore, descritti dettagliatamente nella documentazione tecnica di cui all’art. 8 e verificati dall’organismo di certificazione.

REQUISITI ULTERIORI PER GLI APPARECCHI 7C-TER - 1. Gli apparecchi 7c-ter), in aggiunta rispetto a quanto previsto all’art. 3, hanno obbligatoriamente anche i seguenti requisiti:
a) non dispongono di alcuna periferica destinata al pagamento delle partite e non consentono l’introduzione di denaro o gettoni né l’utilizzo di altri strumenti di pagamento;
b) non sono dotati di alcun meccanismo per la distribuzione di tagliandi;
c) non consentono l’erogazione di premi né vincite di altra natura.
2. Gli apparecchi 7c-ter), in aggiunta rispetto a quanto previsto all’art. 3, possono avere anche le seguenti caratteristiche:
a) essere dotati di una scheda di gioco;
b) essere dotati di display o monitor;
c) essere costituiti da apparecchi multipostazione;
d) essere dotati di dispositivi periferici occorrenti solo per consentire al giocatore di azionare, pilotare e/o interagire con l’apparecchio o il gioco;
e) essere dotati di componenti elettroniche oltre a dispositivi meccanici, per l’esecuzione del gioco;
f) essere dotati di un meccanismo in grado di riprodurre tracce audio e/o video;
g) consentono l’aggiornamento, anche a distanza, delle memorie elettroniche attraverso meccanismi predefiniti dal produttore, descritti dettagliatamente nella documentazione tecnica di cui all’art. 8 e verificati dall’organismo di certificazione.

Nel documento vengono poi indicate anche tutte le norme relative all'omologazione degli apparecchi, di ogni tipologia.

Tutte le informazioni sono disponibili nel documento integrale in allegato (visibile solo agli utenti registrati)

 

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