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Ticket redemption Emilia Romagna, Tar: 'Giusto divieto ai minori'

28 giugno 2021 - 14:10

Il Tar Emilia Romagna boccia il ricorso del Consorzio Fee contro il divieto di utilizzo delle ticket redemption ai minori d’età introdotto dalla legge regionale n 5 del 2012.

Scritto da Fm
Ticket redemption Emilia Romagna, Tar: 'Giusto divieto ai minori'

“La disciplina attuativa risulta del tutto coerente ed in linea con la normativa regionale di cui alla L.R. n. 5 del 2013, che – nel ben più vasto ambito della tutela della salute, e con particolare riferimento alla finalità di contrastare il dilagante fenomeno della cosiddetta ludopatia, che notoriamente coinvolge, in modo rilevante, anche i minori di età, del tutto legittimamente prevede limitazioni e obblighi all’attività imprenditoriale degli esercenti le sale giochi ed altre attività consimili. La deliberazione della giunta regionale reca inoltre misure attuative del tutto proporzionate che in alcun modo possono ritenersi ingiustificatamente lesive del diritto di libero esercizio dell’attività imprenditoriale, in quanto comportanti, in concreto, per i gestori, esclusivamente un minimo sacrificio nell’organizzare la propria attività rappresentato dall’obbligo di esporre, nell’esercizio e sugli apparecchi che erogano i ticket redemption, gli avvisi contenenti i divieti previsti dalla normativa regionale, e comportanti, altresì l’ulteriore attività di controllo dell’età di colui che chiede i gettoni per giocare e del soggetto ritira il 'premio' derivante dall’accumulo dei suddetti tagliandi”.
 
Questo si legge nella sentenza con cui il Tar Emilia Romagna boccia il ricorso del Consorzio Fee per l'annullamento, previa sospensiva, della deliberazione della giunta regionale del 2019 e del suo allegato recante l'approvazione delle modalità attuative del divieto di utilizzo delle ticket redemption ai minori d’età, introdotto dall’articolo 6 comma 8 bis della legge regionale n 5 del 2012.
 
Per i giudici amministrativi, “nemmeno può ritenersi condivisibile il rilievo del Consorzio ricorrente in ordine al lamentato difetto di adeguata istruttoria da parte della Regione, nella specie non lasciando alcuno spazio la legge regionale alla Giunta per esperire detta attività. Al riguardo, e sotto il profilo dell’ambito di applicazione di detta disciplina attuativa, la questione in esame non verte sulla appartenenza o meno al gioco d’azzardo (tipo videolottery) degli esercizi in cui si gioca con apparecchi che distribuiscono i ticket redemption, ma sul fatto che il meccanismo insito nella distribuzione di tali tagliandi – indipendentemente dalle caratteristiche dell’esercizio che utilizza tali dispositivi e della tipologia di apparecchio di gioco – genera, attraverso l’accumulo degli stessi e al raggiungimento di un determinato numero di essi, il conseguimento di un premio, che è l’operazione dalla quale, secondo il legislatore regionale, scaturisce il pericolo di ludopatia che le misure regionali, agendo in via preventiva e limitatamente ai soli giocatori soggetti minori di età, intendono scongiurare.
A ciò consegue, all’evidenza, che la giunta regionale poteva unicamente deliberare misure strettamente attuative della normativa regionale, essendo già stata effettuata a monte, a livello legislativo, ogni necessaria e più opportuna indagine istruttoria in ordine alla rilevanza del meccanismo insito nell’utilizzo dei ticket redemption da parte dei minori di età ai fini dell’inserimento delle necessarie misure nella normativa regionale in materia di lotta alla ludopatia”.
 
Quanto all'asserito contrasto di tali norme regionali con i parametri costituzionali, secondo il Tar Emilia Romagna “non sussistendo, nella specie, alcun vulnus delle norme costituzionali di cui agli artt. 3 e 41 Cost., non essendo contenute nelle citate disposizioni regionali, alcuna ingiustificata o sproporzionata limitazione dell’attività economica svolta dagli operatori che utilizzano apparecchi da gioco che distribuiscono ticket redemption), né tanto meno essendo in esse prevista la chiusura degli esercizi che utilizzano tali apparecchi.
Parimenti manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale posta dal ricorrente in riferimento ai parametri costituzionali di cui agli artt. 5, 117, c. 2 e 118 della Carta Costituzionale, stante la piena legittimità delle disposizioni contenute nella L.R. n. 5 del 2013 rispetto alle competenze attribuite alle Regioni nella materia di contrasto alla ludopatia, quale specifica espressione delle più generali attribuzioni in materia di tutela della salute affidate a tali enti territoriali dall’art. 117, c. 3 Cost., come chiaramente affermato dalla stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 108 del 2017”.
 

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