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Regole tecniche comma 7, Adm fornisce nuovi chiarimenti

21 dicembre 2021 - 15:50

Adm pubblica un avviso sull'attuazione della nuova disciplina regolamentare in materia di comma 7 dopo le modifiche alla determinazione direttoriale di giugno con proroga dei termini.

Scritto da Redazione
Regole tecniche comma 7, Adm fornisce nuovi chiarimenti

Dopo la determinazione direttoriale del 17 dicembre, con cui ha modificato  le regole tecniche per i Comma 7, approvate a giugno, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli fornisce alcuni chiarimenti, con particolare riferimento ai termini e ad alcuni contenuti previsti dagli articoli 4, 5, 6, 8 e 10, attraverso un avviso pubblicato sul suo sito istituzionale oggi, 21 dicembre.

Nello specifico, si legge nell'avviso, “le modifiche apportate sono le seguenti: 1. Proroga al 28 febbraio 2021 del termine per la presentazione delle autocertificazioni volte ad ottenere i nulla osta di esercizio per gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici e per gli apparecchi ante 2003 (di cui agli articoli 4 e 5 della Dra, Determinazione direttoriale prot. n. 172999/RU del 1.06.2021); 2. Possibilità di presentazione, entro il 28 febbraio 2022, delle autocertificazioni volte ad ottenere i nulla osta di esercizio anche per gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici che distribuiscono tagliandi e che siano già installati in esercizio alla data del 1 giugno 2021. Al comma 5 dell’articolo 5 come modificato dalla recente determinazione, è previsto, inoltre, che i suddetti apparecchi debbano essere sottoposti a certificazione entro il termine del 31 dicembre 2022; 3. Proroga al 30 giugno 2022 del termine per la richiesta dei nuovi nulla osta di esercizio per gli apparecchi comma 7a e comma 7c già certificati (di cui all’articolo 6 della Dra) e per i quali rimangono validi sia la precedente certificazione che il nulla osta di distribuzione. Per questi apparecchi, inoltre, viene chiarito che in occasione del rilascio del nuovo nulla osta di esercizio sarà consegnato un nuovo dispositivo di identificazione elettronica, solo qualora l’esistente sia smarrito o non funzionante; 4. Possibilità di ubicare gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici che non distribuiscono tagliandi già installati, oggetto, pertanto, di autocertificazione ai sensi dell’articolo 5 della Dra, in tutte le tipologie di locali e, quindi, anche nei luoghi di attuale ubicazione; 5. Proroga al 1° luglio 2022 dell’applicazione della nuova regolamentazione prevista sia dalla Ddra che dalla determinazione direttoriale relativa alle regole tecniche di produzione (Drtec) agli apparecchi in uso nelle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del Tulps. Tale regolamentazione, in ogni caso, ai sensi dell’articolo 22, comma 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 non è applicabile '…in relazione alle attrazioni gioco al gettone azionato a mano, gioco al gettone azionato a ruspe, pesca verticale di abilità', inseriti nell’elenco istituito ai sensi dell’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337… che risultino già installati al 31 dicembre 2002, nelle attività di spettacolo viaggiante di cui alla citata legge n. 337 del 1968” per i quali, quindi, è fatta salva la disciplina dello spettacolo viaggiante.
Con riferimento ai punti sub 1), 2) e 3), si sottolinea che, poiché a partire rispettivamente dal 1 marzo 2022 e dal 1 luglio 2022 gli apparecchi in esercizio dovranno essere dotati dei nuovi titoli autorizzatori e relativi dispositivi di identificazione elettronica, sarà cura degli aventi diritto presentare la necessaria autodichiarazione in tempo utile, considerando, pertanto, anche i tempi procedimentali di rilascio.
 
Si ricorda che, come previsto dalla circolare n. 36 del 14 ottobre 2021, la presentazione telematica, attraverso l’area riservata del sito istituzionale, delle autocertificazioni da parte dei possessori di apparecchi installati prima del 1° gennaio 2003 e dei possessori di apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all’art. 14-bis, comma 5, del Dpr n. 640/1972 già installati alla data del 1° giugno 2021, ai fini del rilascio dei nuovi titoli autorizzatori necessari per la messa in esercizio degli apparecchi, è già possibile dal 25 ottobre”.
 

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