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Comma 7: stop differenziazione offerta, Isi dovuta per il 2022

31 dicembre 2021 - 09:44

Poichè le determinazioni di Adm sui comma 7 aboliscono l’obbligo della differenziazione dell’offerta di gioco tramite apparecchi dal 1° marzo, l'Isi resta dovuta per il 2022.

Scritto da Redazione
Comma 7: stop differenziazione offerta, Isi dovuta per il 2022

L'Isi, ossia l’imposta annuale dovuta dai proprietari di tale tipologia di apparecchi (solitamente i gestori/noleggiatori delle stesse slot), sarà comunque dovuta per il 2022.

Lo sottolinea in una nota il Sindacato totoricevitori sportivi, ricordando che  con la determinazione n. 172999 del 1° giugno 2021, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha definito la regolamentazione amministrativa degli apparecchi senza vincita in denaro, nonché i parametri numerici ai fini dell’installazione degli stessi nei punti di offerta del gioco pubblico e la relativa collocazione in spazi specificamente destinati. Abolendo l’obbligo della differenziazione dell’offerta in materia di gioco tramite apparecchi da intrattenimento originariamente dal 31 dicembre 2021 e quindi, per effetto della determinazione direttoriale pubblicata circa due settimane fa, dal prossimo 28 febbraio. In altri termini, a partire dal 1° marzo 2022, in presenza di Awp in rivendita non sarà più necessario installare e mantenere in esercizio anche uno o più apparecchi ludici (senza vincita in denaro) quali le freccette elettroniche, per citare il modello più diffuso.
L’obbligo di differenziazione dell’offerta era stato introdotto con decreto del ministero dell’Economia e delle finanze nell’ormai lontano 2003 per rispondere all’esigenza di evitare che l’offerta di gioco potesse riguardare esclusivamente apparecchi che consentono vincite in denaro.
 
A distanza di diciotto anni, tale esigenza si ritiene cessata, motivo per cui nella recente determinazione direttoriale con cui Adm ha stabilito la nuova disciplina amministrativa inerente gli apparecchi senza vincita in denaro (i cosiddetti “comma 7” con riferimento all’art. 110 del Tulps) non si fa più alcun cenno al vincolo della differenziazione che deve pertanto considerarsi abrogato con effetto a partire dal 28 febbraio 2022.
 
L’abrogazione della differenziazione dell’offerta, comunque, non comporta necessariamente la rimozione dell’apparecchio ludico, anzi, chi vorrà potrà mantenerlo in rivendita e volendo anche installarne di altri nei limiti dello specifico contingentamento previsto dalla stessa Adm. A quest’ultimo proposito sarà possibile installare un apparecchio comma 7 ogni cinque metri quadrati di superficie di vendita con un numero massimo fissato in quattro apparecchi.
 

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