Annullamento scommesse, Adm ‘avvisa’ i concessionari sulle procedure

Scritto da Francesca

Crescono le procedure di annullamento delle scommesse, l’Agenzia dogane e monopoli invia circolare ai concessionari di scommesse per evitare il pagamento di penali

Rischiano di dover pagare delle penali convenzionali i concessionari per la raccolta di scommesse fisiche e online chiamati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli a rispettare le direttive in merito alle procedure di corretta gestione degli errori quota non riconosciuti, nonché dei malfunzionamenti e/o bug dei software di gioco.

La Direzione Giochi – Ufficio Gioco a distanza e scommesse ha inviato ai concessionari una circolare in cui si legge: “Questo Ufficio ha ravvisato, nell’ultimo periodo, un incremento delle procedure di annullamento delle scommesse, non sempre conformi alla regolamentazione vigente, dovute alla asserita presenza di errori nelle quote offerte per le scommesse, o di malfunzionamenti o bug nei sistemi di gioco dei concessionari”.

Al fine di uniformare i comportamenti dei concessionari in tali situazioni, Adm invita ad adottare le seguenti procedure.

GIOCO ONLINE – “Nel caso di presenza del c.d. errore quota, come previsto dall’articolo 8 del Dm n. 145/2022, si applica quanto previsto dalla determinazione direttoriale n. 172904 del 21 marzo 2024. Il concessionario, pertanto, è tenuto, ai sensi dell’articolo 3 della citata Determinazione, a presentare a Adm una istanza di riconoscimento dell’errore quota, la cui sussistenza sarà valutata esclusivamente sulla base dei criteri definiti agli articoli 4 e 7 della Determinazione stessa”, si legge nella circolare.

“nel caso in cui non vi sia stato riconoscimento dell’errore quota, il concessionario deve obbligatoriamente accreditare le somme sul conto di gioco e, qualora intenda tutelarsi da prelievi del giocatore che ridurrebbero la consistenza del saldo del conto di gioco (e la possibilità di ottenere la restituzione delle somme accreditate in caso di esito favorevole del contenzioso), può procedere, una volta accreditate le somme a renderle indisponibili al prelievo (e all’utilizzo per il gioco) ovvero, qualora ricorrano i presupposti, alla sospensione del conto di gioco, nelle modalità stabilite dall’articolo 14 del relativo contratto, fornendo ad Adm comunicazione motivata dell’avvenuta sospensione, con indicazione delle ricevute di partecipazione interessate dalla problematica. Contestualmente e al fine di poter legittimamente procedere come sopra delineato, il concessionario deve rivolgersi, dandone comunicazione a Adm, all’autorità giudiziaria al fine di ottenere l’annullamento delle ricevute di partecipazione o il riconoscimento dell’errore quota, con correlato ricalcolo della somma da corrispondere al giocatore ovvero l’annullamento integrale delle vincite”.

GIOCO IN RETE FISICA – Per questo comparto ecco cosa si legge nella circolare: “Fermi restando i richiami a quanto previsto dalla Determinazione direttoriale n. 172904 del 21 marzo 2024, nel caso di scommesse in rete fisica, qualora sia stata presentata ad Adm istanza di riconoscimento dell’errore quota, il pagamento delle vincite avviene al termine delle operazioni di verifica svolte da Adm. Qualora la richiesta sia dichiarata “sussistente” il concessionario provvede a ricalcolare l’importo vinto e al conseguente pagamento, in caso contrario il concessionario provvede al pagamento dell’importo calcolato sulla base della quota pattuita, essendo espressamente vietato l’utilizzo dell’istituto del rimborso fuori dai casi stabiliti dal Regolamento di gioco di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2022, n. 145. Una volta che i biglietti siano transitati nello stato ‘pagabile’, il concessionario, qualora intenda tutelarsi dal rischio che i pagamenti delle vincite diventino impossibili da recuperare, deve sospendere il pagamento comunicando, tempestivamente, ad Adm la motivazione della sospensione del pagamento della vincita, con indicazione specifica degli identificativi delle ricevute di partecipazione coinvolte e chiedendo la sospensione dei termini di prescrizione per il pagamento dei biglietti coinvolti. Contestualmente, il concessionario deve provvedere all’avvio di un’azione giudiziaria tesa ad ottenere l’annullamento delle ricevute di partecipazione o il riconoscimento dell’errore quota, con il correlato ricalcolo della somma da corrispondere al giocatore ovvero l’annullamento integrale delle vincite. L’Agenzia, quale autorità amministrativa di garanzia deputata al controllo del settore, ricevuta copia dell’avvenuto deposito del ricorso da parte del concessionario, provvede a sospendere i termini di prescrizione per il pagamento delle vincite presso i punti vendita”.

MALFUNZIONAMENTI O BUG DEI SOFTWARE DI GIOCO -In materia, ricorda Adm, “prima di procedere all’annullamento delle partite e degli importi accreditati sul conto di gioco, è fondamentale riconoscere l’effettiva esistenza di un malfunzionamento irreversibile dell’hardware/software dovuto ad un bug non prevedibile. A tal fine, il concessionario presenta un’esaustiva relazione tecnica in cui è analiticamente dettagliato il malfunzionamento o il bug intervenuto e sono indicate le sessioni di gioco interessate dalla problematica. Fornisce informazioni, altresì, sui giocatori coinvolti dal malfunzionamento, nonché sulle attività di gioco da questi compiute. Adm valuta l’effettiva presenza di un malfunzionamento, anche attraverso attività di audit e con l’intervento del partner tecnologico Sogei e può autorizzare l’annullamento delle partite e dei pagamenti effettuati. In caso di mancata autorizzazione, il concessionario deve consentire il prelievo degli importi accreditati sul conto di gioco oppure può rivolgersi, dandone comunicazione a Adm, all’autorità giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento del malfunzionamento o del bug e il ricalcolo della somma da corrispondere al giocatore ovvero l’annullamento integrale delle vincite. Finché non interviene la decisione di Adm o del giudice, qualora il concessionario faccia ricorso all’autorità giudiziaria, il concessionario mantiene le somme vinte sul conto di gioco dei giocatori interessati e, qualora intenda tutelarsi da prelievi del giocatore che ridurrebbero la consistenza del saldo del conto di gioco (e la possibilità di ottenere la restituzione delle somme accreditate in caso di esito favorevole del contenzioso), può procedere a rendere indisponibili le somme accreditate al prelievo (e all’utilizzo per il gioco) ovvero, qualora ricorrano i presupposti, alla sospensione del conto di gioco, nelle modalità stabilite dall’articolo 14 del relativo contratto fornendo ad Adm comunicazione motivata dell’avvenuta sospensione”.