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Concessione lotto, Tar Lazio: "Nessuna revoca senza valutazione concreta dei fatti accaduti"

30 marzo 2015 - 13:43

Accolto il ricorso di una ricevitoria del lotto che si era vista togliere la concessione per il mancato versamento di proventi pari a 169.638,68 euro. Secondo il Tar lazio, infatti, provvedimento è “affetto dai rilevati vizi formali, che dovranno essere emendati in sede di rinnovato esercizio del potere amministrativo, tenuto conto delle superiori indicazioni”.

Scritto da Sm
Concessione lotto, Tar Lazio: "Nessuna revoca senza valutazione concreta dei fatti accaduti"

 

 

LA SENTENZA - Il Collegio sottolinea come "decisivo rilievo assumono le peculiarità che caratterizzano la fattispecie in esame. Quanto alle affermazioni con cui parte ricorrente tende ad escludere la propria responsabilità in ordine all’inadempimento per essere state le giocate anomale - con riferimento alle quali è maturato il debito - estorte sotto la minaccia di un’arma, integrandosi quindi un’ipotesi di causa di forza maggiore estranea alla sfera di controllo del ricorrente, osserva il Collegio come il concreto sviluppo degli accadimenti non consenta, con ragionevole certezza, di ricondurre il flusso anomalo di giocate alla minaccia di un soggetto armato, emergendo dagli atti versati al fascicolo di causa delle discrasie che incrinano la credibilità, senza tuttavia travolgerla del tutto, di tale ricostruzione. Ed infatti, a fronte dell’evento della costrizione, sotto la minaccia di un’arma, alla effettuazione di giocate dalle ore 13,30 alle ore 14,30 del giorno 25 giugno 2012, la denuncia al Commissariato è intervenuta solo il giorno dopo. Inoltre, pur a fronte di un evento delittuoso perpetuatosi per un’ora – secondo quanto dichiarato da parte ricorrente – oltre a non esservi alcuna testimonianza da parte di possibili avventori del locale (dovendo ritenersi plausibile che nel corso di un’ora qualcuno sia entrato nel locale, situato in una zona frequentata), l’interessato non ha ritenuto di dover chiamare, una volta cessata la minaccia, la forza pubblica al fine di consentire di espletare ogni utile rilievo ed indagine nell’immediatezza dell’evento, né ha immediatamente sporto la relativa denuncia, effettuata invece il giorno successivo. Appare singolare che dopo la rapina l’attività della ricevitoria sia continuata regolarmente, rinviando solo al giorno successivo la presentazione della denuncia, dovendo ulteriormente rilevarsi che, dai tabulati in possesso dell’Amministrazione, risulta che le giocate anomale si siano svolte nel più ampio arco temporale intercorrente tra le 13,20 e le 15,05. Merita, ancora, di essere evidenziato come parte ricorrente non abbia inteso, come avrebbe dovuto, avvisare tempestivamente l’Amministrazione dell’evento delittuoso, tenendo quindi un comportamento sicuramente singolare a fronte di un siffatto episodio, oltre che non rispondente ai canoni di diligenza e correttezza, che avrebbero imposto una tempestiva attivazione di tutti i mezzi di denuncia e di tutela. In ragione delle rilevate peculiarità della fattispecie, non è quindi possibile ascrivere con sufficiente certezza l’anomalo flusso di giocate ad un evento delittuoso, idoneo ad interrompere il nesso di imputazione del debito al ricorrente, il che conduce al rigetto della corrispondete censura. Tuttavia, gli indicati rilievi, che incrinano la ricostruzione offerta da parte del ricorrente – puntualmente evidenziati dalla difesa delle resistenti Amministrazioni nelle proprie memorie – oltre a non essere idonei ad escludere con certezza che tale evento si sia effettivamente verificato, non sono in alcun modo riportati nel gravato provvedimento, né l’Amministrazione risulta aver presentato denuncia nei confronti del ricorrente al fine di far accertare l’eventuale falsità di quanto dallo stesso riferito innanzi all’Autorità Giudiziaria. La gravata revoca, difatti, risulta essere stata disposta unicamente in ragione dell’omesso versamento, da parte del ricorrente, del corrispettivo delle giocate, e pur dandosi atto della denuncia dell’evento delittuoso presentata dal ricorrente e dell’intervenuta archiviazione del procedimento penale per essere ignoti gli autori del fatto, nessuna ulteriore considerazione viene svolta in ordine alla – eventualmente ritenuta – insussistenza degli estremi per ritenere che il debito sia riconducibile a causa di forza maggiore, confutando la ricostruzione del ricorrente come basata sulla denuncia dallo stesso presentata. Manca, quindi, nel gravato provvedimento, la concreta valutazione della fattispecie sulla cui base graduare la reazione sanzionatoria, con indicazione delle circostanze in base alle quali il ricorrente sarebbe comunque tenuto al pagamento dei corrispettivi delle giocate, valutando, a fronte della impossibilità – allo stato degli atti – di stabilire la non veridicità della ricostruzione offerta del ricorrente, la possibilità di concedere una rateizzazione del debito nell’ambito della prosecuzione del rapporto concessorio. Ciò anche in ragione della circostanza, rappresentata da parte ricorrente, dell’omessa attivazione, da parte della competente Amministrazione, degli strumenti di blocco delle giocate in tempo reale, mediante sospensione del funzionamento del terminale, a fronte del superamento del tetto massimo consentito”.

 

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