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Tar Lazio: 'Lotto, revoca concessione per raccolta insufficiente'

03 gennaio 2018 - 12:09

Il Tar Lazio conferma la revoca della concessione per il gioco del Lotto ad una rivendita tabacchi per raccolta insufficiente.

Scritto da Fm
Tar Lazio: 'Lotto, revoca concessione per raccolta insufficiente'

 "L’articolo 33 della Legge n. 724/94 ha previsto l’allargamento della rete di raccolta del gioco del Lotto estendendo a tutti i tabaccai la facoltà di essere assegnatari di ricevitorie Lotto, purchè ne facciano richiesta alla data del 1° marzo di ogni anno e assicurino un incasso medio annuo da stabilirsi con decreto del Ministero delle Finanze. D’altra parte, l’art. 3 D.M. 30 dicembre 1999, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2000, ha stabilito che i titolari di nuove concessioni sono tenuti a garantire una raccolta del gioco del Lotto non inferiore a £ 40.000.000 (€ 20.658,28) su base annua, a pena di revoca della concessione".


Lo ricorda il Tar Lazio nel respingere il ricorso del gestore di una rivendita di tabacchi contro l'Agenzia delle dogane e dei monopoli per aver disposto la chiusura della ricevitoria Lotto per la raccolta del gioco inferiore al limite minimo, ai sensi dell’art. 4 del decreto direttoriale 12 dicembre 2003.


I giudici amministrativi inoltre sottolineano che "il contratto di assegnazione in concessione della ricevitoria Lotto, sottoscritto dal ricorrente in data 2 maggio 2002, anche se non prevede espressamente il rispetto del limite minimo per la raccolta delle giocate, prevede che la gestione della rivendita debba 'avvenire sotto la stretta osservanza delle disposizioni contenute nella legge n. 1293/1957 e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al DPR n. 1074/1958 nonché nella legge n. 528/1982 così come modificata dalla legge n. 85/90, nel DPR n. 303/90, nel DPR n. 560/96, nonché di tutte le altre disposizioni emanate o che venissero in seguito emanate per la gestione del gioco del Lotto'. La legge n. 85/90, che modifica la legge n. 528/1982, all’art. 5 n. 3 stabilisce che si dovrà garantire la redditività dei punti di raccolta già affidati in concessione. Dal descritto quadro normativo, ne deriva la evidente insussistenza del requisito inerente il ricavo minimo annuo e per l’effetto la coerente determinazione assunta dall’amministrazione. Né ricorrono impedimenti qualificati ovvero esimenti alla raccolta delle giocate che possano ridondare in senso favorevole al ricorrente. Alcuna violazione del principio dell’affidamento, né degli artt. 1366 e 1370 c.c. è dunque imputabile alla condotta dell’ufficio".
 

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