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Tar Lazio: 'Sì a nuovo punto raccolta Lotto in rivendita speciale'

10 aprile 2018 - 07:54

Il Tar Lazio accoglie ricorso per istituzione di un punto raccolta Lotto in rivendita speciale diversa da quelle enumerate nei decreti direttoriali Adm.

Scritto da Fm
Tar Lazio: 'Sì a nuovo punto raccolta Lotto in rivendita speciale'

"Il Collegio non ritiene condivisibile l’interpretazione restrittiva seguita dall’Agenzia resistente nella valutazione dei presupposti per la concessione del provvedimento ampliativo richiesto da parte ricorrente. Infatti, nella materia de qua, va attribuita natura primaria all’articolo 33 della legge n. 724/1994 e s.m.i., che equipara le categorie di tabaccai ai fini della richiesta e dell’ottenimento di concessioni per la raccolta di scommesse relative al gioco del lotto (cfr. Consiglio di Stato, sentenza 23 gennaio 2001, n. 2244)".

 

 

Lo sottolinea il Tar Lazio nell'accogliere il ricorso presentato dal titolare di una rivendita speciale di genere di monopolio sita all’interno di una stazione di servizio contro la disposizione dirigenziale con la quale il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli per la Campania - sede di Napoli - ha respinto la richiesta di istituzione di un nuovo punto di raccolta del gioco del lotto chiamando in causa i decreti direttoriali del 30.6.1998 e del 29.3.2006 (prot.n. 2006/8724/giochi/LTT) nella parte in cui non prevedono la possibilità di istituzione di punti di raccolta del lotto presso stazioni di servizio ubicate su strade comunali.
 
 

Secondo i giudici amministrativi, "dall’analisi sistematica della normativa e dei decreti su richiamati, si può agevolmente desumere che l’Amministrazione medesima non attribuisce alcuna efficacia escludente all’art. 3 della legge n. 549/1995 in ordine alla possibilità di attribuire nuove concessioni a rivendite speciali di tipologia diversa da quelle ivi espressamente indicate. In assenza di una norma ad hoc, d’altronde, ritenere che non sussistano specifiche preclusioni nei riguardi delle c.d. rivendite speciali appare più in linea con l’attuale assetto di liberalizzazione delle concessioni dei punti di raccolta del gioco del lotto.
Deve, dunque, concludersi nel senso che 'sia la normativa che la ratio della normativa primaria non ostano all’istituzione di un punto di raccolta del gioco del lotto in rivendite speciali diverse da quelle enumerate nelle fonti secondarie indicate dall’Amministrazione' (v. sentenza n. 14460/2015 cit.)".

 

 

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