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Revoca concessione Lotto, Tar: 'Mancano adeguate motivazioni'

11 luglio 2018 - 11:25

Il Tar Sicilia annulla revoca della concessione del Lotto ad una ricevitoria disposta dopo il ritardo di sei versamenti dei proventi del gioco in un biennio.

Scritto da Fm
Revoca concessione Lotto, Tar: 'Mancano adeguate motivazioni'

 


"La decadenza della rivendita di generi di monopolio oggetto di impugnazione doveva essere adeguatamente valutata e motivata, considerato che l’assimilazione della rimozione dalle suindicate mansioni di rivendita ordinaria di tabacchi, per (preteso) venir meno delle relative condizioni soggettive, alla revoca della concessione per mancato o ritardato versamento dei proventi del lotto, non può essere effettuata dall’Amministrazione in maniera automatica ma deve essere valutata in relazione al caso concreto, alla gravità o meno delle infrazioni commesse e alla perdita o meno degli specifici requisiti a tal fine richiesti".

Questa la motivazione con cui il Tar Sicilia ha accolto il ricorso proposto contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la revoca della concessione di raccolta del gioco del lotto in base a quanto previsto dall’art. 34 della L. n. 1293/1957 e dalla Circolare Adm n. 13386 del 31/07/2003, a seguito dell’accertamento di sei versamenti dei proventi del gioco del lotto effettuati in ritardo nel biennio 2014-2016.
 
 
I giudici amministrativi hanno dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Per l’effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato, restando comunque salvo ed impregiudicato ogni ulteriore provvedimento che l’Amministrazione resistente intenderà assumere, pur sempre tenendo conto dell’effetto conformativo che consegue alla presente pronuncia.
 

Nella sentenza si legge che "il Collegio ritiene di confermare quanto già statuito in sede cautelare, ritenendo di condividere quell’orientamento che esclude che, in assenza di una specifica disposizione in tal senso, alla revoca della concessione di ricevitoria del lotto consegua automaticamente anche la revoca della concessione per la rivendita di generi di monopolio. Ed invero, se ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge n. 85/1990' 'a tutte le concessioni del gioco del lotto si applicano le disposizioni di cui alla  legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, ed al Dpr 14 ottobre 1958, n. 1074 , e successive modificazioni', non può dirsi il contrario, con la conseguenza che 'in assenza di una specifica disposizione normativa che giustifichi l’automatismo applicato dalla Pubblica amministrazione (revoca concessione lotto = revoca concessione rivendita monopoli), ne deriva che la estrinsecazione del potere amministrativo di revoca di una rivendita di monopoli, in caso di violazione degli obblighi nascenti da una coeva concessione del gioco del lotto, assume un carattere tipicamente discrezionale con conseguente necessità che la stessa sia esercitata mediante un’adeguata istruttoria e un percorso motivazionale che dia conto dell’iter logico giuridico seguitoì (cfr. Tar Sicilia, Catania, sez. I, 19 marzo 2018, n. 550; Tar Puglia, Lecce, sez. I, 10 marzo 2014, n. 714)".
 

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