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Tar Lombardia: 'Sì a decadenza rivendita dopo quella di ricevitoria Lotto'

24 luglio 2018 - 11:43

Il Tar Lombardia conferma decadenza concessione rivendita di monopolio per intervenuta decadenza dalla concessione della ricevitoria del Lotto.

Scritto da Fm
Tar Lombardia: 'Sì a decadenza rivendita dopo quella di ricevitoria Lotto'

 


"Il Collegio ritiene di aderire all’orientamento giurisprudenziale per il quale, in virtù del richiamo operato dall’articolo 18 L. n. 1293/1957 agli articoli 6 e 13 del medesimo testo normativo, non può essere rivenditore di generi di monopolio e se è titolare della concessione decade colui che è stato rimosso da qualunque mansione che comporti rapporti con l’Amministrazione Monopoli di Stato, ivi compresi quelli di ricevitoria del lotto (cfr., C.d.S., Sez. sentenza n. 4313/2015; Tar Lombardia – Brescia, Sez. II^, sentenza n. 376/2018)".

Questa una delle motivazioni con cui il Tar Lombardia ha respinto, in quanto infondato, il ricorso proposto dalla titolare di una rivendita di generi di monopolio contro l'atto con il quale è stata disposta nei suoi confronti la decadenza dalla concessione
quale conseguenza della intervenuta decadenza dalla concessione della ricevitoria del Lotto.

 

"La legge n. 1293/1957 regola, invero, l’organizzazione dei servizi di distruzione e vendita dei generi di monopolio, tra cui, per l’appunto, le rivendite di tabacchi. Come emerge dall’atto impugnato, dunque, la decadenza è stata pronunciata non in virtù di una estensione della disciplina dettata per le ricevitorie del lotto alle rivendite di tabacchi, ma in applicazione diretta di una puntuale previsione normativa regolante per l’appunto le rivendite di tabacchi, quale genere di monopolio. D’altro canto, stante il chiaro tenore letterale della norma, il verificarsi di una delle ipotesi di cui al precitato articolo 6 L. n. 1293/1957, viene meno una delle condizioni soggettive per essere concessionari della rivendita di generi di monopolio, e l’Amministrazione deve disporre la decadenza senza margine di valutazione discrezionale (cfr., Tar Bari, Sez. III^, sentenza n. 310/2012)", concludono i giudici.

 

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