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Sharpston (Cgue): 'Monoproviding Lotto non contrasta con diritto Ue'

27 settembre 2018 - 11:13

Le conclusioni dell’Avvocato generale della Corte di giustizia Ue, Eleanor Sharpston, su causa Stanleybet-Lottomatica per la concessione del gioco del Lotto.

Scritto da Redazione
Sharpston (Cgue): 'Monoproviding Lotto non contrasta con diritto Ue'

 


"Il modello di monoproviding esclusivo in relazione al solo servizio del gioco del lotto non sia di per sé in contrasto col diritto dell’Unione".
Lo sottolinea l’Avvocato generale Eleanor Sharpston (Regno Unito) di fronte alla Corte di Giustizia europea, nelle conclusioni relative alla controversia tra il bookmaker anglo-maltese StanleyBet e lo Stato italiano in merito alla concessione del Lotto.

A tal proposito, l’Avvocato generale rileva che vi sono vari fini di interesse pubblico e sociale che giustificano la limitazione dei giochi d’azzardo attraverso la concessione, anche esclusiva, della loro gestione: prevenire l’infiltrazione criminale nella gestione del gioco, convogliare i giochi d’azzardo in un circuito controllato soggetto a una minore competizione (e quindi promuovere una logica di governo responsabile del gioco), tutelare i consumatori, prevenire le frodi.

Per l’Avvocato generale, il modello di concessione esclusiva non sarebbe legittimo, invece, se giustificato principalmente dal fine di aumentare le entrate o da altre ragioni di natura puramente economica oppure da ragioni di efficienza amministrativa, ad esempio evitare un duplice livello di concessioni di gestione (vale a dire, l’esistenza di molteplici prestatori di servizi piuttosto che un solo prestatore di servizi esclusivo per gestire il gioco del Lotto, potrebbe rendere necessario nominare un «superconcessionario» responsabile di tutta l’attività).
 
 
Secondo Sharpston, spetta al giudice nazionale stabilire quali siano gli obiettivi effettivamente e perseguiti con la scelta del modello in questione.
Per il legale, poi, non è corretto affermare che, poiché i giochi implicano tutti varie forme di gioco d’azzardo, devono essere trattati secondo un approccio indifferenziato. Ogni gioco d’azzardo ha le proprie peculiarità. Per quanto riguarda il lotto, l’Avvocato generale richiama le principali peculiarità ricordate dal giudice del rinvio, le quali consistono: i) nel fatto che il contratto offerto in appalto si riferisce alle attività tecniche, amministrative e organizzative rientranti nella gestione di una lotteria nazionale e non ad operazioni dirette con i clienti, come accade nel caso delle scommesse, e ii) nel rischio economico che lo Stato italiano sopporta – il quale, per quanto controverso, risulta in contrasto con l’assenza di qualsiasi rischio per lo Stato quando si effettuano scommesse presso un operatore commerciale autorizzato sul risultato di una partita di calcio o di una corsa ippica.
 
 
Inoltre, l’Avvocato generale rileva che il diritto dell’Unione non osta alla stipulazione di una base d’asta elevata in rapporto alle altre condizioni previste nel bando di gara, purché tale elevata base d’asta non sia indicata in modo arbitrario ma sia giustificata da argomenti oggettivi. La valutazione sul punto spetterà, ancora una volta, al giudice nazionale. A tal proposito, l’Avvocato generale ricorda comunque quanto affermato dal Tar Lazio: e cioè che: i) il fatturato derivante dalla raccolta delle giocate è stato superiore, ogni anno, a 6 miliardi di euro per cinque esercizi consecutivi (osservo che tale cifra trova riscontro nel punto II.2.1 del bando di gara), e ii) l’introito annuo che ne è derivato ammonterebbe approssimativamente a  400 milioni  di euro (corrispondenti all’aggio del 6 percento proposto, sempre al punto II.2.1 del bando di gara). Risulta quindi che lo Stato italiano offriva di vendere la possibilità di realizzare 400 milioni  di euro all’anno per un totale di nove anni (tutelata contro ogni forma di concorrenza) in cambio di (almeno) 700 milioni di euroda corrispondere in un periodo di tre anni.
 
 
Infine, Sharpston osserva che essa parte da due presupposti (entrambi a favore delle società Stanley): che la legge di stabilità 2015 e il bando di gara richiedono alle società Stanley di rinunciare a un’attività commerciale qualora intenda ottenere l’aggiudicazione del contratto offerto in appalto, e che la Corte ha confermato la legittimità di tale attività commerciale. Per l’Avvocato generale, nessuno di questi due presupposti è corretto. Pertanto, l’Avvocato generale riformula la terza questione come segue: se i principii di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e i principi di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza ostino all’inserimento, in uno schema di convenzione per la concessione esclusiva della gestione di una lotteria nazionale, di clausole che prevedano la decadenza della concessione nel caso in cui a) il concessionario, i suoi dipendenti o agenti siano accusati di determinati reati o b) il concessionario violi le norme nazionali sulla repressione del gioco anomalo, illecito o clandestino, quando tali clausole operano in modo tale da escludere un potenziale offerente.
 
 
Per l’Avvocato generale, tali clausole debbono considerarsi legittime, purché: siano sufficientemente precise, prevedibili e chiare da consentire a un offerente ragionevolmente informato e normalmente diligente e avveduto di comprenderne la portata e l’applicazione, e le pertinenti violazioni di diritto penale o amministrativo a cui si riferiscono le clausole siano state confermate da una decisione giurisdizionale (anche se non ancora passata in giudicato), e l’operatore interessato abbia il diritto, riconosciuto per legge, di impugnare siffatta decisione giurisdizionale (compreso il diritto di chiedere provvedimenti provvisori), nonché il diritto di chiedere il risarcimento dei danni qualora tale decisione giurisdizionale dovesse essere successivamente riformata.
 

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