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Tar Lazio: 'Lotto, no a revoca per versamenti entro 5 giorni'

07 marzo 2019 - 09:58

Per il Tar Lazio un ritardo dei versamenti entro i 5 giorni non giustifica revoca della concessione lotto e disdetta del contratto per appalto ricevitoria.

Scritto da Fm
Tar Lazio: 'Lotto, no a revoca per versamenti entro 5 giorni'

“L'Amministrazione ha compiuto una erronea valutazione dei ritardi contestati, tenuto conto che i ritardi entro i 5 giorni non possono essere tenuti in considerazione”.

Lo sottolinea il Tar Lazio nella sentenza con cui ha accolto il ricorso del titolare di una rivendita con annessa ricevitoria lotto contro i provvedimenti con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha disposto, rispettivamente, la revoca della concessione lotto e la disdetta del contratto per l’appalto della ricevitoria, nonché la decadenza dalla titolarità della rivendita speciale e l’incameramento totale della cauzione per “una serie di reiterate omissioni di versamento che hanno costituito gravi inadempienze nella gestione amministrativo-contabile della rivendita / ricevitoria e che hanno di fatto compromesso il rapporto fiduciario tra l’Agenzia e il concessionario”.

 

Secondo i giudici amministrativi, che hanno annullato i provvedimenti di Adm, invece “appare corretta la ricostruzione operata dal ricorrente, come peraltro risultante nello stesso provvedimento, secondo la quale nell’anno 2016 il ricorrente incorreva in un unico ritardo di 5 giorni, che dunque non poteva essere conteggiato ai fini della determinazione dell’abitualità.
Nell’anno 2017 venivano contestati tre ritardi, di cui due di soli 6 giorni ed uno di 12 giorni.
Peraltro, va rilevato che nel provvedimento impugnato il ritardo relativo alla settimana 21/27 febbraio 2018 risultava non regolarizzato, ma tre giorni dopo la notificazione del provvedimento il ricorrente ha provveduto al pagamento con bonifico del 26.4.2018.
Sempre in base alla norma, inoltre, il quarto ritardo deve verificarsi entro sei mesi dall’ultimo.
Il successivo ritardo, per contro, che è quello da cui ha avuto l’abbrivio il procedimento oggi tradotto in giudizio, interveniva oltre i sei mesi prescritti.
Ed infatti, come emerge per tabulas, l’ultimo ritardo del 2017 interveniva per la settimana contabile 26 luglio/1 agosto 2017 mentre il primo del 2018 si riferisce alla settimana contabile 7/13 febbraio.
Ne deriva, all’evidenza, la violazione della norma richiamata nel provvedimento, peraltro con un evidente eccesso di potere nella dichiarazione di abitualità, attesa l’erronea valutazione dei presupposti di fatto”.
 

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