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Gara SuperEnalotto, Tar Lazio: 'Tardiva richiesta di accesso agli atti'

06 marzo 2020 - 11:46

Il Tar Lazio boccia l’istanza di accesso di Lottomatica alla documentazione dell'offerta tecnica di Sisal relativa alla gara per il SuperEnalotto, in quanto 'tardivamente proposta'.

Scritto da Fm
Gara SuperEnalotto, Tar Lazio: 'Tardiva richiesta di accesso agli atti'

"L’istanza di accesso avanzata da Lottomatica deve essere dichiarata irricevibile in quanto tardivamente proposta, ferma restando la facoltà di questa Sezione di disporre d’ufficio, ove ne ravveda la necessità all’esito della trattazione nel merito del gravame, l’acquisizione della relativa documentazione in sede di eventuale istruttoria".

 

Ad evidenziarlo sono i giudici del Tar Lazio nei riguardi del ricorso presentato da Lottomatica contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, nei confronti di Sisal, per annullamento del provvedimento di parziale diniego di accesso alla documentazione richiesta con nota del 27 settembre 2019 e di condanna dell’amministrazione resistente all’ostensione dell’intera offerta tecnica per la gara per la gestione del SuperEnalotto dell’aggiudicataria Sisal (comprensiva di progetto tecnico, progetto organizzativo e gestionale e piano di investimento) nonché di tutti gli atti del relativo subprocedimento di verifica di anomalia dell’offerta medesima (richiesta di giustificazioni della stazione appaltante, documento di giustifiche e quello di valutazione), lamentandone l’immotivata secretazione.
 
Il Tar Lazio precisa che "l’istanza di accesso avanzata dalla Lottomatica Holding Srl ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. deve essere dichiarata irricevibile, come formalmente eccepito dalla controinteressata nella memoria depositata il 17 febbraio 2020, per proposizione oltre il relativo termine decorrente dalla conoscenza del gravato (parziale) diniego espresso, risultando agli atti di causa - nonché incontestato tra le parti - che il provvedimento con il quale l’Agenzia ha evaso l’istanza di accesso, esternando le motivazioni a sostegno del parziale rigetto (reso oggetto di contestazione da parte della ricorrente) sia stato notificato alla società ricorrente il 18 ottobre 2019 e invece la richiesta di accesso sia stata da quest’ultima formulata in sede di ricorso per motivi aggiunti solo il successivo 26 novembre 2019, quando il relativo termine era ormai irrimediabilmente spirato".
 
Il Collegio non condivide, inoltre, "l’argomentazione addotta da parte ricorrente a sostegno dell’asserita tempestività dell’azione, secondo cui essa solo in sede di effettivo accesso agli atti resi disponibili si sarebbe resa conto dell’insufficienza, ai propri fini, degli stessi.
Rileva, in senso opposto, come l’Agenzia con la gravata nota di parziale diniego espresso abbia espressamente negato l’accesso all’intera offerta tecnica dell’aggiudicataria Sisal diffusamente argomentando in merito alle motivazioni poste a fondamento del diniego opposto, non solo in ragione di una 'motivata opposizione (di Sisal) all’istanza di accesso', bensì precisando che il progetto tecnico, il progetto organizzativo e gestionale ed il piano di investimento dovessero 'intendersi esclusi dal diritto di accesso'".

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