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Bingo: Adm "Adeguare i sistemi informatici di sala a nuove regole di gioco"

05 marzo 2014 - 16:43

“I concessionari del gioco del Bingo che intendono proseguire nell’esercizio delle attività oggetto di concessione hanno l’onere di adeguare i loro sistemi informatici di sala alle regole di gioco come modificate dai decreti direttoriali 4 luglio 2012, 27 dicembre 2012 e 14 febbraio 2013, pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, rispettivamente il 4 settembre 2012, il 2 gennaio 2013 e il 15 febbraio 2013”. È quanto sottolinea in una nota l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Scritto da Redazione
Bingo: Adm "Adeguare i sistemi informatici di sala a nuove regole di gioco"

“Ai fini di cui al comma 1, i concessionari chiedono, ove già non vi abbiano provveduto, alla Direzione centrale gestione tributi e monopolio giochi - Ufficio Bingo, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l’effettuazione della verifica funzionale dei loro sistemi informatici di sala. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione altresì nei confronti dei soggetti le cui concessioni per la gestione del gioco del Bingo sono scadute anteriormente alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ovvero scadono nel corso dell’anno 2014 e che continuano a gestire la raccolta del gioco in regime di proroga ai sensi dell’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. In tal caso, alla domanda di cui al comma 2 deve essere altresì allegata la prova dei versamenti, effettuati ai sensi del comma 5, di cui alla lettera c) del comma 636 dell’articolo 1 della predetta legge n. 147 del 2013. I predetti versamenti sono effettuati anche dai soggetti che proseguono nella gestione del gioco del Bingo ai sensi dell’articolo 13 dell’atto integrativo sottoscritto ai sensi dell’articolo 1, comma 79, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Qualora la domanda di cui al comma 2 sia stata già inoltrata, la stessa deve essere integrata con il deposito della documentazione attestante l’avvenuta effettuazione dei predetti versamenti.

 

La raccolta del gioco del Bingo secondo le regole previste altresì dai decreti direttoriali di cui al comma 1 è consentita a decorrere dal giorno successivo a quello di rilascio di apposita 3

autorizzazione conseguente all’esito positivo della verifica funzionale di cui al comma 2, previo deposito presso l’Ufficio Bingo, da parte dei soli soggetti che continuano ad esercitare l’attività di raccolta del gioco del Bingo ai sensi dell’articolo 13 dell’atto integrativo sottoscritto ai sensi dell’articolo 1, comma 79, della legge n. 220 del 2010, nonché dell’articolo 1, comma 636, della legge n. 147 del 2013, della garanzia avente i requisiti di cui all’articolo 9, comma 1, del regolamento 31 gennaio 2000, n. 29. Tale garanzia deve essere efficace dalla data di scadenza della concessione fino al 30 giugno 2015 e contenere l’obbligo di estensione, su richiesta dell’Amministrazione, della durata fino alla sottoscrizione della nuova concessione.

Ai fini di cui al comma 3, secondo e terzo periodo, i versamenti ivi richiamati, pari ad euro euro 2.800 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di proroga usufruita e ad euro 1.400 se i giorni di proroga non superino i quindici giorni, sono effettuati con cadenza mensile a decorrere dalla data di scadenza delle concessioni esercitate fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione aggiudicata a seguito della procedura selettiva prevista dal richiamato articolo 1, comma 636, della legge n. 147 del 2013. I versamenti sono eseguiti, entro il decimo giorno successivo al mese di riferimento o al periodo inferiore, presso le Tesorerie provinciali dello Stato competenti in base alla sede legale del soggetto interessato, sul capitolo del bilancio dello Stato capo V n. 2340 con la seguente causale: “Pagamento proroga concessione n……”. Le quietanze dei versamenti o la documentazione relativa ai bonifici bancari effettuati sono consegnati all’Ufficio Bingo, entro i 10 giorni successivi al versamento, con l’indicazione dei mesi o frazioni di mese di esercizio della proroga. La regolarità dei versamenti costituisce condizione di partecipazione alla procedura selettiva prevista dal richiamato articolo 1 comma 636 della legge n. 147 del 2013.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Agenzia www.aams.gov.it tiene luogo della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni e integrazioni”.

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