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Tar annulla decadenza concessione bingo: “Era da verificare possibile ripristino legalità”

07 luglio 2014 - 16:31

La seconda sezione del Tar del Lazio ha accolto con sentenza il ricorso presentato dalla Bingo Boys srl contro il provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con il quale veniva disposta la decadenza dalla convenzione per la concessione per il gioco del bingo.

Scritto da Redazione
Tar annulla decadenza concessione bingo: “Era da verificare possibile ripristino legalità”

I FATTI - L’Adm aveva avviato il procedimento ‘per violazioni gravi e reiterate da parte della Bingo Boys della normativa generale e delle clausole convenzionali, tali da far venire meno i requisiti di attendibilità, solvibilità e professionalità della società’ e nel ‘frattempo, l’Ufficio del Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli disponeva il sequestro preventivo dell’azienda ai sensi dell’art. 321 del c.p.p..’ e il ‘dott. Francesco Baldassarre veniva nominato amministratore giudiziario’, una circostanza che, secondo la società ricorrente, avrebbe dovuto interrompere la procedura avviata da Aams per la decadenza dalla convenzione’, mentre invece ‘il procedimento è stato portato a conclusione, anche in ragione del fatto che l’amministratore giudiziario ‘non è ancora titolare dell’autorizzazione di polizia ex art. 88 Tulps, titolo indispensabile per l’apertura della sala, allo stato non operativa’.

LE MOTIVAZIONI DEI GIUDICI – Secondo i giudici “non convince l’assunto di parte ricorrente, secondo la quale il sequestro preventivo, ex art. 321 c.p.p.. con la contestuale nomina di un amministratore giudiziario, congelerebbe ogni procedimento eventualmente in precedenza avviato dall’autorità amministrativa in relazione all’azienda oggetto della misura. Tale effetto non è previsto dalla legge, e non avrebbe, del resto, alcun senso, posto che l’autorità amministrativa e il giudice penale operano su piani del tutto diversi. La prima, con la misura del sequestro, mira ad interrompere l'iter criminoso di un illecito o, comunque, ad impedire la commissione di nuovi reati.

La seconda, vigila affinché le attività date in concessione si svolgano in maniera coerente con l’interesse pubblico che vi è sotteso. Può invece convenirsi con l’argomentazione del ricorrente secondo cui la nomina di un amministratore giudiziario immuta radicalmente l’assetto dell’impresa e, con esso, i presupposti dell’esercizio della concessione, non più riconducibile, sotto il profilo soggettivo, alla precedente gestione. Orbene, nel caso di specie, vi è da dire che l’amministrazione non ha totalmente ignorato tale circostanza. Si legge, infatti, nel provvedimento impugnato, con riferimento all’amministratore giudiziario (nominato il 27 giugno 2013) che egli ‘ad oggi’ (e cioè al 9 agosto 2013, data di adozione del provvedimento impugnato), ‘non è ancora titolare dell’autorizzazione di polizia ex art. 88 Tulps, titolo indispensabile per l’apertura della sala, allo stato non operativa’. La resistente Agenzia, però, non ha considerato che, proprio il radicale mutamento dell’assetto aziendale, per effetto del provvedimento di sequestro e di nomina dell’amministratore giudiziario, rendeva necessaria la completa riorganizzazione degli asset, e quindi dei mezzi e del personale. Pur essendo incontestato il venir meno del rapporto di fiducia con la precedente gestione (macchiatasi di gravi irregolarità amministrative, nonché sospetta di gravi reati), l’Agenzia non ha realmente consentito alla nuova di verificare la concreta possibilità di riaprire la sala, e, pertanto, di intestarsi la titolarità dell’autorizzazione e della concessione, ai fini del ripristino di una situazione di piena legalità. Ne deriva, l’illegittimità dell’impugnato provvedimento che non ha congruamente valutato la persistenza delle ragioni del provvedimento di decadenza. Per quanto appena argomentato, il ricorso deve essere accolto”.

 

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