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Bando 228 concessioni di Bingo: ecco l'analisi di Stefano Sbordoni

28 luglio 2014 - 16:29

E’ stato pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale Europea dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il Bando per l’aggiudicazione di 228 nuove concessioni per il Bingo della durata di 6 anni. Si tratta di una gara prevista dalla Legge di Stabilità del 2014.

Scritto da Vg
Bando 228 concessioni di Bingo: ecco l'analisi di Stefano Sbordoni

Il 21 ottobre è prevista la scadenza per la presentazione delle candidature, mentre il 5 novembre saranno aperte le buste contenti le offerte.
Ecco l'analisi e le indicazioni dell'esperto legale di gioco, Stefano Sbordoni, dell'omonimo studio del foro di Roma. 

Di seguito un estratto del bando di gara dal Supplemento della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea:

Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti

Procedura di selezione aperta da effettuare ai sensi dell’art.1, commi da 636 a 638, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l’affidamento di 228 concessioni per l’esercizio tramite rete fisica, in sale dedicate aventi le caratteristiche indicate nelle Regole tecniche di cui alla presente procedura, del gioco del Bingo istituito dal D.M. 31 gennaio 2000, n. 29 e disciplinato dal regolamento di gioco approvato con decreto direttoriale 16 novembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
1) Garanzia provvisoria per la partecipazione alla procedura di affidamento in concessione. Il soggetto partecipante è tenuto ad allegare alla domanda di partecipazione idonea documentazione comprovante la prestazione della garanzia provvisoria costituita attraverso fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da una o più banche, istituti di credito o aziende di assicurazione, nella forma della garanzia autonoma rispetto all’obbligazione principale, a prima richiesta, ogni eccezione rimossa e con espressa rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile. L’importo di tale garanzia provvisoria deve essere pari a 60 000 EUR (sessantamila) per ciascuna concessione di cui si chiede l’assegnazione. La garanzia provvisoria deve avere efficacia e validità per un periodo di un anno dalla scadenza del termine finale di presentazione della domanda e deve prevedere l’obbligo dell’emittente di rinnovarla, su richiesta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, qualora la stipula della convenzione non avvenga entro il detto termine, fino alla data della stessa stipula.
2) Garanzia ai sensi dell’articolo 1, comma 636, lettera e), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, a copertura degli obblighi della concessione, da prestare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel termine e per l’importo previsti dalle Regole amministrative e dallo Schema di convenzione; deve essere costituita in forma di fideiussione rilasciata da banche o istituti di credito o aziende di assicurazione; detta garanzia deve essere irrevocabile, autonoma rispetto all’obbligazione principale, a prima richiesta ogni eccezione rimossa, con espressa rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
L’affidamento in concessione può avvenire solo nei confronti di società di capitali. Ne deriva che in sede di presentazione della domanda di partecipazione le imprese individuali, le società di persone, le società costituende, i consorzi e le società consortili di persone devono espressamente obbligarsi a costituirsi o trasformarsi in società di capitali avente la sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo prima della sottoscrizione della convenzione. La costituzione o la trasformazione nella stessa società di capitali costituisce condizione essenziale della sottoscrizione della convenzione. I soggetti già costituiti in forma di società di capitali devono stabilire la loro sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo anteriormente al rilascio della concessione ed alla sottoscrizione della relativa convenzione. In caso di inadempimento, oltre a procedere all’esclusione dall’affidamento della concessione, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli provvederà anche ad escutere la cauzione provvisoria presentata per la partecipazione alla procedura di affidamento in concessione.
III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: La partecipazione alla procedura di affidamento in concessione è aperta agli operatori di gioco che esercitano in Italia o in altro Stato dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale od operativa, sulla base di una concessione, autorizzazione o altro valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato dall’autorità competente di tale Stato, almeno una tipologia di gioco corrispondente od assimilabile ad una di quelle facenti parte del portafoglio giochi gestito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
La verifica dei requisiti è effettuata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Le cause di esclusione dalla procedura selettiva sono dettagliate nelle Regole amministrative di cui alla presente procedura. Possono partecipare alla procedura di affidamento in concessione le imprese individuali, le società di persone, le società di capitali, le società consortili, i consorzi e le società costituende, versando i corrispettivi indicati nella dichiarazione dell’offerta economica in due metà di pari importo, la prima alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara per la riattribuzione della concessione e la seconda alla data di sottoscrizione della convenzione della nuova concessione ai sensi dell’articolo 1, comma 636, lettera d), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. A pena di esclusione dalla procedura di affidamento della concessione, il soggetto partecipante deve versare il contributo all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture allegando alla domanda – secondo le modalità descritte nelle Regole amministrative — copia della ricevuta del versamento del contributo unitamente a copia di un documento di identità che nel caso di società è quello del legale rappresentante. Ai fini della presente procedura di affidamento il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 5862397B09. Il versamento dovuto da ciascun partecipante è pari a 500 EUR (cinquecento) e dovrà essere effettuato secondo le modalità disponibili nel sito www.autoritalavoripubblici.it entro il termine di presentazione dell’offerta.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Conseguimento, nel corso degli ultimi due esercizi chiusi prima della presentazione della domanda, di ricavi, come operatore del gioco oggetto della presente procedura di affidamento in concessione o di altri giochi corrispondenti od assimilabili a quelli facenti parte del portafoglio giochi gestito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, non inferiori a 2 000 000 EUR (due milioni) per i motivi e sulla base dei criteri evidenziati al paragrafo 3.2 delle Regole amministrative. I soggetti costituiti da meno di due anni possono dimostrare la capacità economico-finanziaria con idonee referenze rilasciate da almeno due istituti bancari.
Insussistenza di posizioni debitorie, definitivamente accertate, di importo superiore a 10 000 EUR (diecimila), nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativamente alle concessioni precedentemente acquisite aventi ad oggetto l’esercizio, tramite la rete fisica, a distanza o entrambe, del gioco del Bingo. Possesso dei requisiti di solidità patrimoniale individuati dal Decreto Interdirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845.
Più dettagliate indicazioni atte a documentare i requisiti di capacità economica finanziaria sono reperibili al paragrafo 7.3 delle Regole amministrative.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
L’impresa concorrente deve essere in possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dalle regole tecniche relative alla presente procedura di selezione e deve impegnarsi a mantenerla per l’intera durata della concessione. Le infrastrutture tecnologiche dedicate alle attività oggetto di concessione devono risiedere in uno degli Stati dello Spazio economico europeo.
Più dettagliate indicazioni atte a documentare i requisiti di capacità tecnica sono reperibili al paragrafo 7.3 delle Regole amministrative e nelle Regole tecniche.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: no

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