skin

Tar Lazio: respinto ricorso operatori Bingo su proroga concessioni

12 novembre 2014 - 16:44

Il Tar Lazio ha respinto il ricorso di alcune società operanti nel settore del bingo contro l'applicazione da parte dei Monopoli dei contenuti della legge di stabilità 2014 sulla proroga delle concessioni.

Scritto da Redazione
Tar Lazio: respinto ricorso operatori Bingo su proroga concessioni

 I ricorrenti, infatti, si opponevano alla parte della legge in cui viene prevista l’applicazione di un corrispettivo provvisorio a carico dei soggetti già titolari di concessioni per il gioco del Bingo che operano in regime di proroga, nella parte in cui in cui viene introdotto il principio di onerosità delle future concessioni stabilendo un corrispettivo minimo unico, pari a 200.000 euro, indipendentemente dal volume di affari realizzato e nella parte in cui viene prevista la durata di soli sei anni dei nuovi rapporti concessori senza possibilità di rinnovo, assumendo il contrasto di tali previsioni, sotto vari profili, con i principi costituzionali e con i principi comunitari puntualmente indicati, chiedendone la rimessione al vaglio di legittimità costituzionale della Consulta, nonchè la sottoposizione alla Corte di Giustizia della relativa questione pregiudiziale interpretativa.

 

LA SENTENZA - Secondo i giudici “Non emerge quindi, nel rapporto tra la durata delle concessioni da attribuire e l’importo da corrispondere per le stesse, un disequilibrio che pregiudichi la rimuneratività dei capitali investiti. Inoltre, essendo i ricorrenti concessionari uscenti, gli stessi non debbono affrontare, nella prospettiva della riattribuzione delle concessioni, ulteriori investimenti da ammortizzare nell’arco temporale di durata della concessione, essendo stati tali investimenti già effettuati per lo svolgimento della medesima attività, risultando pertanto avvantaggiati rispetto ai nuovi entranti. Per i ricorrenti, difatti, l’esercizio dell’attività in veste di concessionari è particolarmente agevole potendo gli stessi avvalersi delle proprie strutture, con la conseguenza che gli stessi non possono lamentare il carattere particolarmente oneroso in termini economici della prevista durata delle nuove concessioni, né tantomeno il suo carattere ostativo alla possibilità di ammortamento degli investimenti. Aggiungasi che la durata delle concessioni da riattribuire è finalizzata ad ottenere il riallineamento temporale delle concessioni, il che costituisce, in assenza di evidenti profili di non congruità tra l’importo fissato per ottenere la concessione e la sua durata, valida ragione giustificatrice della contestata previsione. Non va peraltro sottaciuto che a fronte dell’introdotto principio di onerosità delle concessioni, è stato ridotto l’importo della garanzia definitiva – fissata in € 300.000, mentre precedentemente era stabilita in € 516.456 – con la conseguenza che si verifica, nella fattispecie in esame, proprio quella situazione, invocata da parte ricorrente, in cui alla ridotta – rispetto a quanto precedentemente previsto – durata delle concessioni fanno da contrappeso altre misure, con la conseguenza che non viene reso più gravoso il complesso degli obblighi e oneri gravanti sui concessionari e non si determina l’antieconomicità della concessione”.

Il testo della sentenza può essere scaricato cliccando qui. 

 

Articoli correlati