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Bingo, Adm: 'Rispettare termini atto integrativo concessioni'

13 marzo 2017 - 17:28

Adm invia richieste a concessionari sull'atto integrativo alla convezione di concessione per l’esercizio del gioco del Bingo.

Scritto da Redazione
Bingo, Adm: 'Rispettare termini atto integrativo concessioni'

I Monopoli di Stato hanno inviato alle associazioni del gioco del bingo alcuni chiarimenti sull'atto integrativo alla convenzione di concessione, ricordando “entro e non oltre quindici giorni dalla loro approvazione” l'invio dei dati “del bilancio d’esercizio e delle rendicontazioni contabili trimestrali, relative al concessionario e alle società dallo stesso controllate, necessariamente accompagnati da apposita relazione di certificazione redatta da una società di revisione contabile, iscritta nel registro di revisione contabile, iscritta nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia o nell’albo speciale tenuto da Consob, o comprovati da documentazione equipollente ed idonea nello Stato in cui vi è la sede legale”.

Per quanto riguarda le sanzioni per inadempienze del concessionario, i Monopoli ricordano che “per il mancato rispetto dei termini di consegna del bilancio di esercizio, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b): penale di euro 500 (cinquecento/00) fino al decimo giorno di ritardo compreso, di euro 1000 (mille/00) per un ritardo compreso tra l’undicesimo ed il ventesimo giorno, per un ritardo oltre il ventesimo giorno di euro 2000 (duemila/00); il protrarsi dell’inadempienza per oltre trenta giorni può comportare la decadenza della concessione”. Ulteriore sanzione è prevista dall’art. 11 comma 2 lett. b “per il mancato rispetto dei termini di consegna delle rendicontazioni contabili trimestrali di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b): penale di euro 200 (duecento/00) fino al decimo giorno di ritardo compreso, di euro 500 (cinquecento/00) per un ritardo compreso tra l’undicesimo ed il trentesimo giorno, di euro 1000 (mille/00); il protrarsi dell’inadempienza per oltre trenta giorni può comportare la decadenza dalla concessione”.
Ancora, l’art. 9 (trasmissione dei dati ad Adm) comma 2 prevede che “il concessionario si impegna a trasmettere annualmente, anche in via telematica, ad Adm il quadro informativo minimo, riportante dati economici, finanziari, tecnici e gestionali della società, specificato con il citato decreto interdirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 1, comma 78, lettera b), punto 20, della Legge del 13 dicembre 2010, n. 220”. Di conseguenza l’art. 11 (sanzioni per inadempienze del concessionario) comma 2 lett. g prescrive che “in caso di mancata trasmissione ad Adm del quadro informativo minimo riportante dati economici, finanziari, tecnici e gestionali della società, di cui all’art. 9, comma 2: penale di euro 200 (duecento/00) fino al decimo giorno di ritardo compreso, di euro 500 (cinquecento/00) per un ritardo compreso tra l’undicesimo ed il trentesimo giorno”.
Adm chiede quindi il rispetto dei termini e contenuti “la cui violazione comporterà l’adozione delle misure sanzionatorie previste”.  

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