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Cds: 'Nessun risarcimento per sale bingo, semplice ritardo'

19 luglio 2017 - 09:00

Il Consiglio di Stato rigetta la richiesta di risarcimento danni mossa contro l'Adm per assegnazione tardiva delle concessioni per le sale bingo.

Scritto da Fm
Cds: 'Nessun risarcimento per sale bingo, semplice ritardo'

 

"Va considerato che, nella specie: 1) non è stata chiesta esplicitamente la risoluzione per inadempimento (azione costitutiva) della transazione, ma la parte invoca una specie di risoluzione 'di diritto' della transazione discendente dal ritardo nell’adempimento dell’accordo transattivo; 2) trattasi di semplice ritardo nell’adempimento a fronte di un termine che, come eccepito dall’Avvocatura, non era stato apposto nel negozio transattivo; 3) non ricorre alcuna delle ipotesi di risoluzione di diritto disciplinate dal codice civile (diffida ad adempiere, clausola risolutiva espressa e termine essenziale: artt. 1454, 1456 e 1457 c.c.)".

 

Così il Consiglio di Stato respinge il ricorso di una società di gioco contro l'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato relativa al risarcimento danni per la mancata ottemperanza delle sentenze del Tar Lazio sulla gestione sale destinate al gioco del bingo.

 

LA VICENDA - La società, secondo quanto si legge nella sentenza, nel 2001 "partecipava alla procedura pubblica di gara per l’assegnazione di 800 concessioni per l’esercizio del gioco del Bingo, presentando un’offerta relativa ad una sala da ubicarsi nel comune di Rimini.
Successivamente, la stessa proponeva ricorso avanti al Tar Lazio a seguito della mancata aggiudicazione della gara.
Il Tar adito si pronunciava dichiarando l’illegittimità degli atti di gara e ordinando conseguentemente all’Amministrazione di procedere a nuovo esame delle offerte. All’esito di detto nuovo esame alla ricorrente veniva assegnata la concessione con decreto direttoriale del 15 ottobre 2004.
Successivamente, nel marzo 2005, la ditta ricorrente presentava all’Amministrazione istanza con cui, da un lato, chiedeva la proroga del termine di 150 giorni per l’apertura della sala e dall’altro, chiedeva di poter trasferire la sala Bingo in altri locali, ciò al fine di eseguire dei lavori di manutenzione dei locali originariamente destinati all’attività imprenditoriale che medio tempore si erano deteriorati". Dopo anni di contenzioso, nel 2014 dal Consiglio di Stato arrivava l'accoglimento parziale, e per l’effetto la riforma della sentenza impugnata, "statuendo che l’Amministrazione formulasse una proposta risarcitoria ai sensi dell’art. 34, 4 comma c.p.c..
In base alla sentenza la proposta risarcitoria avrebbe dovuto tener conto delle spese sostenute per mantenere la disponibilità giuridica del locale (canoni di locazione, spese di custodia, pulizie e assicurazioni) e 'avere come riferimento temporale il periodo tra l’11 luglio 2001, data dell’originaria illegittima graduatoria sfavorevole al 15 ottobre 2004, data in cui la ricorrente ha ottenuto l’aggiudicazione'; 'sulle somme accertate come dovute a titolo risarcitorio dovrà riconoscersi la svalutazione monetaria prodottasi dal dì del verificarsi dei fatti che hanno dato luogo al detrimento patrimoniale; dovrà ancora tenersi conto che le somme rivalutate son produttive di interessi nella misura del tasso legale'.
Dopo un primo pagamento e dopo un incontro tenutosi tra le parti presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato, nel luglio 2015 la società, a mezzo del proprio legale, dichiarava di accettare a titolo di danno da ritardo la somma di euro 13.000,00 comprensiva di rivalutazione e interessi legali, in aggiunta all’importo già versato dall’Amministrazione pari ad euro 11.001,67, rinunciando alla maggiore somma di Euro 22.915,01 dovuta in forza dei criteri sanciti dalla sentenza n. 3373/2014 per la quantificazione della suddetta voce di danno.
La società, tramite il proprio difensore, si impegnava a depositare una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse con compensazione delle spese successivamente all’avvenuta corresponsione di quanto concordato". Nel dicembre 2015 l’Agenzia delle Dogane "provvedeva al pagamento della fattura di Euro 13.000,00, come confermato dal competente reparto Tesoreria.
Stante la tardività del pagamento la società non provvedeva al deposito della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, come previsto dall’accordo del luglio 2015", affermando che, £stante la tardività del pagamento, avvenuto solo in data 18 dicembre 2015 da parte dell’Agenzia delle Dogane anziché al 31 agosto 2015 come concordato, l’accordo intercorso sarebbe venuto meno".
 

L’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, conclude la sentenza, "ha comunicato di aver proceduto al pagamento della somma di euro 13.000,00 ed ha sollecitato la declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse a spese compensate come da impegno contenuto nell’accordo transattivo in data 23 luglio 2015".
 
Cds: 'Nessun risarcimento per sale bingo, semplice ritardo'
Il Consiglio di Stato rigetta la richiesta di risarcimento danni mossa contro l'Adm per assegnazione tardiva delle concessioni per le sale bingo.
 
"Va considerato che, nella specie: 1) non è stata chiesta esplicitamente la risoluzione per inadempimento (azione costitutiva) della transazione, ma la parte 
 
invoca una specie di risoluzione “di diritto” della transazione discendente dal ritardo nell’adempimento dell’accordo transattivo; 2) trattasi di semplice 
 
ritardo nell’adempimento a fronte di un termine che, come eccepito dall’Avvocatura, non era stato apposto nel negozio transattivo; 3) non ricorre alcuna 
 
delle ipotesi di risoluzione di diritto disciplinate dal codice civile (diffida ad adempiere, clausola risolutiva espressa e termine essenziale: artt. 1454, 
 
1456 e 1457 c.c.)".
 
Così il Consiglio di Stato respinge il ricorso di una società di gioco contro
l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l’esecuzione
della sentenza del Consiglio di Stato  relativa al risarcimento danni per la mancata ottemperanza delle sentenze del Tar Lazio sulla gestione sale destinate 
 
al gioco del bingo.
 
LA VICENDA - La società, secondo quanto si legge nella sentenza, nel 2001 "partecipava alla procedura pubblica di gara per l’assegnazione di 800 concessioni 
 
per l’esercizio del gioco del Bingo, presentando un’offerta relativa ad una sala da ubicarsi nel comune di Rimini.
Successivamente, la stessa proponeva ricorso avanti al Tar Lazio a seguito della mancata aggiudicazione della gara.
Il Tar adito si pronunciava dichiarando l’illegittimità degli atti di gara e ordinando conseguentemente all’Amministrazione di procedere a nuovo esame delle 
 
offerte.
All’esito di detto nuovo esame alla ricorrente veniva assegnata la concessione con decreto direttoriale del 15 ottobre 2004.
Successivamente, nel marzo 2005, la ditta ricorrente presentava all’Amministrazione istanza con cui, da un lato, chiedeva la proroga del termine di 150 
 
giorni per l’apertura della sala e dall’altro, chiedeva di poter trasferire la sala Bingo in altri locali, ciò al fine di eseguire dei lavori di manutenzione 
 
dei locali originariamente destinati all’attività imprenditoriale che medio tempore si erano deteriorati". Dopo anni di contenzioso, nel 2014 dal Consiglio 
 
di Stato arrivava l'accoglimento parziale, e per l’effetto la riforma della sentenza impugnata, "statuendo che l’Amministrazione formulasse una proposta 
 
risarcitoria ai sensi dell’art. 34, 4 comma c.p.c..
In base alla sentenza la proposta risarcitoria avrebbe dovuto tener conto delle spese sostenute per mantenere la disponibilità giuridica del locale (canoni 
 
di locazione, spese di custodia, pulizie e assicurazioni) e “avere come riferimento temporale il periodo tra l’11 luglio 2001, data dell’originaria 
 
illegittima graduatoria sfavorevole  al 15 ottobre 2004, data in cui la ricorrente ha ottenuto l’aggiudicazione”; “sulle somme accertate come dovute a titolo 
 
risarcitorio dovrà riconoscersi la svalutazione monetaria prodottasi dal dì del verificarsi dei fatti che hanno dato luogo al detrimento patrimoniale; dovrà 
 
ancora tenersi conto che le somme rivalutate son produttive di interessi nella misura del tasso legale”.
Dopo un primo pagamento e dopo un incontro tenutosi tra le parti presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato, nel luglio 2015 la società, a mezzo del 
 
proprio legale, dichiarava di accettare a titolo di danno da ritardo la somma di euro 13.000,00 comprensiva di rivalutazione e interessi legali, in aggiunta 
 
all’importo già versato dall’Amministrazione pari ad euro 11.001,67, rinunciando alla maggiore somma di Euro 22.915,01 dovuta in forza dei criteri sanciti 
 
dalla sentenza n. 3373/2014 per la quantificazione della suddetta voce di danno.
La società, tramite il proprio difensore, si impegnava a depositare una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse con compensazione delle spese 
 
successivamente all’avvenuta corresponsione di quanto concordato". Nel dicembre 2015 l’Agenzia delle Dogane "provvedeva al pagamento della fattura di Euro 13.000,00, come confermato dal competente reparto Tesoreria.
Stante la tardività del pagamento la società non provvedeva al deposito della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, come previsto dall’accordo del luglio 2015", affermando che, £stante la tardività del pagamento, avvenuto solo in data 18 dicembre 2015 da parte dell’Agenzia delle Dogane anziché al 31 agosto 2015 come concordato, l’accordo intercorso sarebbe venuto meno".
 
 
L’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, conclude la sentenza, "ha comunicato di aver proceduto al pagamento della somma di euro 13.000,00 ed ha sollecitato la declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse a spese compensate come da impegno contenuto nell’accordo transattivo in data 23 luglio 2015".

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