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Tar Veneto: 'Lecita sospensione licenza gioco in caso di rischio'

21 maggio 2018 - 09:10

Per il Tar Veneto situazioni che mettono in pericolo l'ordine pubblico e la sicurezza possono giustificare la sospensione della licenza per il gioco.

Scritto da Fm
Tar Veneto: 'Lecita sospensione licenza gioco in caso di rischio'

 


"Il provvedimento di sospensione può essere legittimamente disposto ogni qualvolta le situazioni che mettono in pericolo l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini trovino un antecedente causale significativo nell'attività economica oggetto di licenza commerciale. Nel caso di specie, sussistono le condizioni specifiche di rischio richieste come presupposti per la temporanea sospensione della licenza dell’esercizio".

Lo sottolinea il Tar Veneto nel respingere il ricorso di una sala bingo contro la Questura della Provincia di Venezia, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento con il quale è stata disposta la sospensione - per la durata di 15 giorni – della gestione dell'attività di gioco del bingo, nonché dell'installazione delle Vlt autotizzate ai sensi della licenza ex art. 88 Tulps.


Il decreto del Tar ricorda che "la finalità perseguita dalle disposizioni di cui all'art. 100 del Tulps non è quella di sanzionare la soggettiva condotta del gestore del pubblico esercizio per avere consentito la presenza, nel proprio locale, di persone potenzialmente pericolose per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, ma piuttosto quella di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, ragion per cui si ha riguardo esclusivamente all'obiettiva esigenza di tutelare l'ordine e la sicurezza dei cittadini, a prescindere da ogni personale responsabilità dell'esercente (cfr. CdS, III, 27.9.2017 n. 4529): nel bilanciamento dei contrapposti interessi, ove un locale sia frequentato da persone con pregiudizi penali o di polizia, l'ordinamento riconosce la prevalenza delle esigenze di tutela preventiva dell'ordinato svolgimento della vita sociale rispetto alla tutela degli interessi economici del privato (cfr. TAR Veneto, III, 31.10.2016 n. 1222)".

Infine, "l’art. 100, u.c. del Tulps prevede che qualora si ripetano i fatti che hanno determinato la sospensione, la licenza può essere revocata, e non sembra che parte ricorrente abbia interesse a censurare l’adottata misura (certamente meno afflittiva della revoca della licenza) soltanto perchè, come affermato dalla stessa Amministrazione, analoga statuizione adottata nel 2012 non avrebbe prodotto a lungo termine gli effetti risolutivi cui era destinata”.

 

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