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Orari gioco Napoli, Cds: 'Limiti proporzionati e legittimi'

06 luglio 2018 - 15:32

Con due sentenze, il Consiglio di Stato conferma la validità dei limiti orari al gioco imposti dal Comune di Napoli con un'ordinanza. 

Scritto da Fm
Orari gioco Napoli, Cds: 'Limiti proporzionati e legittimi'


Con due sentenze, il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi in appello di due società contro il Comune di Napoli, federazioni dei consumatori e associazioni del sociale per l’annullamento della delibera del Consiglio comunale di Napoli n. 74 del 21 dicembre 2015, avente ad oggetto il “Regolamento sale da gioco e giochi leciti”, con la quale è stato regolato l’esercizio delle attività di gioco lecito nell’ambito del territorio comunale.


"La Sezione ha già avuto modo di recente di rilevare che la Corte Costituzionale con la sentenza 11 maggio 2017 n. 108, emessa in occasione della sollevata questione di legittimità della legge regionale della Puglia 13 dicembre 2013, n. 43 recante 'Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico', ha affermato che 'la disposizione in esame persegue, pertanto, in via preminente finalità di carattere socio – sanitario, estranee alla materia della tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, e rientranti piuttosto nella materia della legislazione concorrente tutela della salute pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.), nella quale la regione può legiferare nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale'. Nel caso in esame la legge regionale della Campania 7 agosto 2014, n. 16, ha affidato tra l’altro ai Comuni la possibilità di dettare norme - nel rispetto delle pianificazioni di cui all'articolo 7, comma 10, del menzionato decreto Balduzzi, il che evidenzia l’infondatezza degli assunti dell’appellante circa la carenza di nessi di collegamento tra la tutale della salute ed il gioco d’azzardo nelle sue manifestazioni patologiche", si legge nelle sentenze.
 
 
Quanto poi "alla pretesa sottrazione di competenze del Sindaco da parte del consiglio comunale nel dettare specifiche disposizioni sull’orario di attività delle sale da gioco, poteri che secondo l’appellante sarebbero riservati esclusivamente al sindaco dall’art. 50 Tuel, deve osservarsi che, come efficacemente osservato dalle difese dell’ente, il consiglio comunale non usurpato poteri sindacali, né invaso il campo proprio delle competenze di quest’ultimo, avendo piuttosto fissato delle direttive di carattere generale, ancorché molto specifiche, che lasciavano al sindaco un significativo ambito di autonomia circa la effettiva e concreta disciplina da fissare nelle singole situazioni", sottolineano i giudici.
 
 
Inoltre, "la Sezione richiama e condivide quanto affermato dalla sentenza della Sez. III, 10 febbraio 2016, n. 579, di questo stesso Consiglio, nella stessa materia a proposito delle distanze minime dai cosiddetti 'luoghi sensibili', secondo cui l’esigenza di contemperare la prevenzione delle ludopatie con la salvaguardia delle relative attività in questo campo già in essere non può essere di impedimento – o di deroga - per l’applicazione generalizzata della disciplina regolamentare a tutela della salute a prescindere dalle vicende future dell’esercizio commerciale interessato". L'atto del Comune di Napoli è giustificato "a tutela di un diritto costituzionalmente garantito come quello della salute esposto a grave e obiettivo pericolo proprio dall’indiscriminata possibilità del gioco (come risulta dagli allarmanti dati sulla percentuale delle persone coinvolte e nelle significative misure che l’Asl Napoli 1 ha inteso approntare)".
 

Dal punto di vista strettamente formale "il limite di otto ore di apertura giornaliera risulta rispettato, poiché le sale gioco possono essere aperte dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 18,00 alle 23,00; sotto un profilo più strettamente sostanziale è la stessa articolazione e argomentazione che sorregge la censura a provare la correttezza della proporzionalità delle misure restrittive in contestazione come affermato dal giudice di primo grado, in quanto proprio l’avventore tipo che passa lunghi periodi della giornata nella sala bingo costituisce tipico esponente del giocatore definito 'fragile', per il quale la lunga sosta al gioco diviene fondamentale interesse della vita ed un passatempo per la giornata.
Peraltro è appena il caso di rilevare che la convenzione di cui l’appellante lamenta la pretesa violazione non ha visto quale parte contraente il Comune di Napoli e non è quindi in alcun modo opponibile a quest’ultimo o al sindaco di Napoli, quale motivo ostativo all’esercizio del potere della cui legittimità di discute, non potendo essere richiamata neppure a preteso fondamento di un principio di ragionevole affidamento".
 
 
Per il Consiglio di Stato, non merita favorevole considerazione neppure il motivo di ricorso con cui "l’appellante reitera la censura concernente la pretesa inutile vessatorietà delle limitazioni contestate, in quanto attive solo nel territorio di Napoli e quindi - a suo avviso - incentivanti i giocatori a spostarsi nei comuni confinanti ove tali limitazioni non sussisterebbero, censura che, sempre secondo la tesi dell’appellante, sarebbero state respinte dal giudice di primo grado in modo approssimativo ed insoddisfacente.
È sufficiente rilevare al riguardo che i poteri di cui il consiglio comunale e il sindaco sono titolari nella materia de qua non possono che essere limitati all’ambito territoriale dell’ente e la legittimità del loro esercizio non può essere valutata con riferimento alla diversa o mancata disciplina dello stesso fenomeno nei comuni limitrofi in cui il giocatore potrebbe spingersi, ciò neppure sotto il profilo della eventuale illogicità o del preteso sviamento".
 
 

Cassato anche il motivo di ricorso con cui "l’appellante torna a sostenere l’illegittimità degli atti impugnati giacché di fatto quelle limitazioni di orario di esercizio delle sale gioco renderebbero impossibili determinate tipologie di scommesse, ad esempio quelle sulle corse ippiche o sulle partite di calcio, che si svolgono proprio in quelle fasce orario, evidenziando anche la asserita esistenza di specifiche norme fiscali che imporrebbero comportamenti e adempimenti non contemperabili con gli orari imposti.
Anche tale motivo, per quanto suggestivo, è da respingere, dal momento che, come correttamente ritenuto dal primo giudice, le limitazioni stabilite dagli atti impugnati agli orari di apertura delle sale da gioco risultano coerenti ed adeguate con le finalità perseguite (tutela della salute pubblica e lotta alla ludopatia), così che non può invocarsi a fondamento della loro pretesa illegittimità la dedotta impossibilità di alcune specifiche 'giocate', quest’ultima essendo la conseguenza non illogica, irragionevole o sviata della stessa ratio dei provvedimenti contestati".
 

Quanto all'emanazione dei limiti orari, per i giudici è priva di fondamento l'accusa della mancanza di istruttoria e di un bilanciamento tra tutela della sicurezza, salute e l’interesse all’iniziativa economica, è destituito di fondamento. "Quanto al preteso difetto di istruttoria è sufficiente rinviare ai dati acquisiti dall’Amministrazione comunale sulla rilevanza del fenomeno in questione da cui emerge la presenza in città di un 'punto-giochi' su ogni 2266 abitanti (con un significativo aumento nel corso degli ultimi anni), non sottacendo che l’Asl Na 1 ha ritenuto necessario allestire un servizio ambulatoriale dedicato alla patologia del gioco d’azzardo compulsivo; quanto al presunto mancato corretto bilanciamento tra tutela della sicurezza, tutela della salute e l’interesse all’attività economica è sufficiente rilevare che la prospettazione dell’appellante è frutto di mere considerazioni soggettive dal momento proprio le modalità scelte con gli atti impugnati per la tutela dei contrapposti interessi in gioco costituiscono la miglior riprova del bilanciamento operato tra gli stessi, non essendo stata interdetta in modo assoluto l’attività economica, ma piuttosto non irragionevolmente limitata per tutelare la salute pubblica; del resto secondo la stessa previsione dell’invocato art. 41 Cost. la libertà di impresa non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o non può arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana".
 
 
Inoltre, "seppure possa condividersi in astratto l’assunto che anche in esercizi non dedicati esclusivamente al gioco, come bar, tabaccherie ed altri simili locali, il concreto atteggiarsi della propensione al gioco possa essere assumere una dimensione non residuale rispetto all’attività principale ed essere fonte di rischi per la salute pubblica, non può tuttavia sottacersi che la parzialità delle limitazioni adottate non ne determina necessariamente l’illegittimità, non potendo negarsi la loro adeguatezza, idoneità e proporzionalità rispetto agli obiettivi perseguiti, ancorché questi ultimi possano essere meritevoli e bisognosi di ulteriori e anche più intensi interventi.
Proprio la finalità di tutela della salute pubblica perseguita dalle contestate limitazione rende priva di qualsiasi rilevanza la distinzione tra gioco lecito e gioco illecito ovvero tra il gioco praticato presso le sale dedicate e quello on line".
 
 
Infine, "on merita favorevole considerazione l’ottavo motivo di gravame (VIII. Error in iudicando et in procedendo. Stessa censura sub VI sotto diverso profilo. Mancata consultazione con gli organismi di settore ed i rappresentati delle sale da gioco), con cui l’appellante ripropone la censura di difetto di istruttoria per la mancata consultazione dei rappresentanti del settori, carenza che sarebbe in tesi ancora più grave per le conseguenze negative che le limitazioni imposte potrebbero creare anche agli interesse dello stesso Comune di Napoli quanto all’attività di scommesse che si svolge nell’Ippodromo di Agnano, di cui l’ente è proprietario.
È sufficiente osservare che la censura si limita a riproporre la doglianza già respinta in primo grado dal tribunale il quale ha evidenziato la carenza di puntuali disposizioni normative al riguardo, motivazione che non è stata minimamente smentita; non può poi dimenticarsi che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, le violazione di carattere procedimentale, quale quella in questione, non determina di per sé l’illegittimità del provvedimento impugnato salvo che non si provi che la partecipazione procedimentale avrebbe condotto ad un provvedimento di contenuto anche parzialmente diverso, cosa di cui non vi è traccia nel caso di specie. Del tutto irrilevante ai fini della legittimità del provvedimento impugnato è la questione relativa alla pretesa violazione che lo stesso Comune subirebbe dal provvedimento adottato nella qualità di proprietario dell’Ippodromo di Agnano".
 
 
Sempre in tema dell'impianto di Agnano, "l’appellante lamenta la sostanziale discriminazione derivante dalla diversa regolamentazione delle scommesse presso l’Ippodromo di Agnano, scommesse che in genere avvengono tra le 14,00 e le 18,00, perciò in orari in cui invece non è permessa alcuna attività nelle sale da gioco come quella dell’appellante, il tutto per salvaguardare il gettito delle scommesse che è destinato all’ente locale e non allo Stato, come appunto quello delle sale da gioco, tanto da rendere l’ippodromo in quello spazio di tempo un sostanziale monopolista. Il motivo è inammissibile, innanzitutto perché una simile censura non risulta neppure proposta, per come articolata, in primo grado e poi perché, secondo la stessa prospettazione dell’appellante, la diversa modalità delle scommesse non deriverebbe direttamente dagli atti impugnati, ma da diversi e successivi provvedimenti che non costituiscono oggetto della presente controversia".
 
 

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