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Cds: 'Prodotti fumo, regole diverse per rivendite in sale bingo'

10 luglio 2018 - 14:13

Il Consiglio di Stato accoglie ricorso operatore su regole rivendite speciali prodotti da fumo in sale bingo, parametri di distanza diversi da quelli per rivendite ordinarie.

Scritto da Fm
Cds: 'Prodotti fumo, regole diverse per rivendite in sale bingo'

 


"I parametri di distanza da individuarsi devono essere diversi da quelli già previsti per le rivendite ordinarie e devono tener conto della disciplina delle distanze dei patentini, proprio perché la mancanza delle condizioni per istituire anche questi ultimi è condizione per il rilascio dell’autorizzazione ad istituire rivendite speciali in 'altri luoghi'. Ed ancora, i parametri da individuarsi rispetto alla produttività non possono che riferirsi solo alla potenzialità della domanda di tabacchi rispetto al luogo proposto per la rivendita speciale".

 

Lo mette in evidenza il Consiglio di Stato nella sentenza con cui accoglie l'appello di un operatore del gioco contro Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - e con l'intervento ad adiuvandum dell'Ascob Associazione Concessionari Bingo - per la riforma della sentenza del Tar Lazio del 2016 concernente le condizioni per l’istituzione delle rivendite speciali di generi di monopolio presso le sale Bingo ai sensi dei criteri previsti dal Dm n. 38 del 2013, contenente “Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo”.


Il Consiglio di Stato quindi annulla l’art. 4, co.2 lett. g) del d. m. del Ministero dell’economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, nella parte in cui richiama il precedente art. 2 - che equipara le rivendite “speciali in altri luoghi” alle rivendite ordinarie, quanto ai parametri delle distanze e reddituali di produttività minima - e in integrale riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso proposto dinanzi al Tar.
 
 
Per i giudici "va in primo luogo esclusa la valutazione caso per caso e in concreto, circa la sussistenza di 'un'oggettiva ed effettiva esigenza di servizio' da valutarsi 'in ragione dell’effettiva ubicazione degli altri punti vendita già esistenti', come prospetta l’appellante (con il secondo motivo).
In tale direzione rileva la formulazione della stessa lett. e) dell’art. 24, co. 42 cit., là dove prevede 'parametri certi, predeterminati ed uniformemente applicabili sul territorio nazionale'.
La possibile equivocità di tale formulazione, dovuta alla costruzione dell’intera frase - che apparirebbe riferire l’inciso solo alla individuazione e qualificazione della potenzialità della domanda di tabacchi del luogo proposto, poiché questa segue immediatamente l’inciso - va risolta con una interpretazione sulla base dei principi generali. Questi richiedono la predeterminazione regolamentare dei criteri, a garanzia della prevedibilità degli atti dell’amministrazione da parte degli operatori economici e di un più efficace controllo giurisdizionale sull’esercizio della discrezionalità amministrativa.
L’inciso in argomento, pertanto, va riferito anche alle valutazioni dell’amministrazione in ordine all’effettiva ubicazione degli altri punti vendita già esistenti nella medesima zona".
 

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