skin

Bingo online, Adm: 'Decreto su regole tecniche e condizioni di gioco'

19 luglio 2018 - 13:49

Con un decreto direttoriale l'Adm emana le disposizioni concernenti le modalità del gioco del Bingo, effettuato con partecipazione a distanza.

Scritto da Redazione
Bingo online, Adm: 'Decreto su regole tecniche e condizioni di gioco'


Con un decreto direttoriale, pubblicato oggi, 18 luglio, il direttore di Adm, Giovanni Kessler, ha emanato le “Disposizioni concernenti le modalità del gioco del Bingo, effettuato con partecipazione a distanza” per la determinazione delle condizioni generali di gioco, le relative regole tecniche e la posta unitaria di partecipazione al gioco e ogni ulteriore aspetto.


AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO - Secondo quanto si legge nel decreto: "1. Ai fini dell’autorizzazione all’esercizio del gioco del bingo a distanza, anche in circuito di gioco, il concessionario inoltra ad Adm apposita istanza, corredata dal progetto della piattaforma di gioco e dall’esito positivo della certificazione diretta ad accertare la conformità della piattaforma di gioco e del generatore di numeri casuali ai requisiti riportati nell’ultima versione delle linee guida, approvate da Adm. Successive modifiche delle caratteristiche essenziali del progetto della piattaforma sono subordinate alla preventiva approvazione di Adm e a nuova certificazione, secondo le modalità e nei limiti definiti nelle citate linee guida.
2. Adm autorizza i soggetti di cui al comma 1 a seguito dell’esito positivo della verifica di conformità dei seguenti elementi: a) del progetto della piattaforma di gioco, rispetto a quanto previsto dal presente provvedimento; b) delle modalità di colloquio del sistema di elaborazione del concessionario con il sistema centralizzato, rispetto al protocollo di comunicazione stabilito da Adm stessa con appositi provvedimenti".
 
 
DETERMINAZIONE DEI PREMI - "1. Per ciascuna sala virtuale il concessionario comunica al sistema centralizzato, tramite il protocollo di comunicazione, i valori delle aliquote percentuali dei montepremi, da assegnare al premio obbligatorio del bingo, agli eventuali premi facoltativi ed ai fondi per l'erogazione dei premi a jackpot. La percentuale da assegnare ai fondi per l’erogazione dei premi a jackpot non può mai essere superiore a quella prevista per il premio obbligatorio del bingo. Nel caso di circuito di gioco le stesse attività sono svolte dal concessionario proponente con riferimento all’intero circuito.
2. Il concessionario ha facoltà di anticipare ai fondi jackpot un importo non superiore a euro centomila per ciascuna sala virtuale. Tale importo è recuperato dal concessionario, previa comunicazione al sistema centralizzato.
3. I concessionari aderenti a un circuito di gioco hanno facoltà di anticipare ai fondi jackpot complessivamente un importo non superiore a duecentocinquantamila euro. Tale importo è recuperato dal concessionario, previa comunicazione al sistema centralizzato.
4. L’ammontare degli anticipi ai fondi jackpot di cui ai commi 2 e 3, effettuati da ciascun concessionario e non ancora recuperati, non può eccedere l’importo di duecentocinquantamila euro.
5. Per ciascuna sala virtuale e, per le sale virtuali di un circuito di gioco, il concessionario o il concessionario proponente comunica al sistema centralizzato, tramite il protocollo di comunicazione, i seguenti dati: a) gli importi dei premi facoltativi; b) gli importi dei premi a jackpot e l’aliquota percentuale da applicare all’importo del fondo jackpot.
6. Le modalità di assegnazione e le percentuali da applicare all’importo del fondo jackpot possono essere variate a decorrere dalla partita successiva a quella nella quale avviene l’assegnazione del premio determinato sulla base dei valori in precedenza applicati".
 
 

IMPOSTA UNICA, COMPENSO E RACCOLTA - "1. Al gioco del bingo a distanza si applica l’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 e il compenso per il controllore centralizzato del gioco, nella misura dell’1 per cento del prezzo di vendita delle cartelle, ai sensi dell’art.10, comma 9-septies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n.44. L’imposta unica è stabilita, ai sensi del comma 945 dell’art.1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, nella misura del venti per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore. 2. Il concessionario effettua il versamento degli importi dovuti di cui al comma 1, nei termini e con le modalità di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n.66. 3. È destinato al montepremi, comprensivo della eventuale quota parte destinata a fondo jackpot, almeno il 70 percento della raccolta su base statistica con riferimento al mese solare. 4. Nella ripartizione del montepremi non è possibile destinare più del 30 per cento al fondo per i premi a jackpot. 5. Il compenso del concessionario, a copertura della totalità dei costi per l’esercizio del gioco, è costituito dalla quota residua della raccolta al netto del montepremi, dell’imposta unica e del compenso per il controllore centralizzato del gioco".
 
 
PREZZI DELLE CARTELLE - "1. Il prezzo delle cartelle è scelto dal concessionario per ogni partita e non può essere superiore a dieci euro. Il prezzo delle cartelle deve essere pari al centesimo di euro o a un suo multiplo.
2. Per ciascuna tipologia di premio, il prezzo delle cartelle deve essere uguale per tutti i giocatori.
Nell’ambito della stessa partita è ammessa la vendita di cartelle di prezzo diverso, qualora le stesse concorrano a montepremi diversi.
3. È ammessa la vendita di cartelle con giocata a caratura. Le giocate a caratura sono considerate per intero al fine del montepremi".
 
 

GIOCATA A CARATURA - "1. L’importo di ciascuna cedola di caratura è pari al valore complessivo della giocata a caratura, diviso per il numero totale delle cedole che la costituiscono. Il numero di cedole non potrà superare il limite di cento.
2. La giocata a caratura deve essere realizzata in modo da non produrre avanzi, cioè la suddivisione in cedole non deve dar luogo ad avanzi e non produrre millesimi di euro.
3. L’importo della vincita realizzata con la singola cedola di caratura è determinato dal quoziente tra la somma dell'importo dei premi conseguiti con l'intera giocata a caratura e il numero totale delle cedole di caratura emesse.
4. Le cedole di caratura invendute non si considerano vincenti".
 
 
TUTELA DEL GIOCATORE - "1. Il concessionario promuove i comportamenti responsabili di gioco, ne vigila l’adozione da parte del giocatore, attraverso strumenti e accorgimenti per l’autolimitazione ovvero per l’autoesclusione dal gioco. Si impegna a garantire l’esclusione dall’accesso al gioco da parte di minori, nonché l’esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti virtuali di gioco gestiti. L’attivazione degli strumenti di autolimitazione da parte del giocatore è obbligatoria, pena l’impossibilità di accedere all’area di gioco.
 
 
DECADENZA, SOSPENSIONE E REVOCA - "1. Fermi restando i casi di revoca e decadenza previsti dalle convenzioni per l’affidamento in concessione dell’esercizio dei giochi pubblici, l’autorizzazione di cui all’articolo 2 è soggetta alla sospensione cautelativa, con motivato provvedimento di Adm , fino alla data in cui il concessionario non ottemperi alle prescrizioni comunicate da Adm ovvero, nel caso di inadempimento oltre 30 giorni dalla comunicazione, fino alla chiusura del procedimento amministrativo e alla emissione della decisione definitiva circa l’adozione del provvedimento di decadenza, nei seguenti casi: a) in caso di perdita dei requisiti per l’autorizzazione, di cui all’articolo 2; b) quando nello svolgimento dell’attività sono commesse reiterate violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 8 , 9 e 10.  2. La sospensione ha effetto dalla data della comunicazione della stessa al concessionario. Nessun rimborso, indennizzo o risarcimento spetta al concessionario, anche nell’ipotesi in cui nessun provvedimento di revoca dell’autorizzazione venga adottato. 3. Nel caso di revoca o decadenza dell’autorizzazione del gioco del bingo, o nel caso di mancata raccolta per un gioco del bingo protratta per un anno, i premi non distribuiti ai giocatori sono devoluti all’erario. In alternativa è consentito il trasferimento dei premi non distribuiti ai fondi jackpot di altri giochi del bingo autorizzati".
 
 

L'APPLICAZIONE DEL DECRETO - Infine: "1. Le disposizioni del presente provvedimento trovano applicazione a decorrere dal centoventesimo giorno successivo dalla sua pubblicazione nel sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli che, a sensi dell’art.1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le autorizzazioni all’esercizio del bingo a distanza già rilasciate, ai sensi del decreto direttoriale 24 maggio 2011, sono adeguate, a pena di decadenza, alle disposizioni del presente provvedimento entro centottanta giorni dalla applicazione dello stesso, trascorsi i quali cessano di avere effetto le disposizioni del decreto direttoriale 24 maggio 2011, rubricato 'Disposizioniconcernenti le modalità di gioco del bingo, effettuato con partecipazione a distanza', e successive modificazioni.
3. Le disposizioni del presente provvedimento, ivi incluse quelle di cui all’articolo 5, si applicano unicamente alle autorizzazioni adeguate ai sensi del comma 2".
 
 

Articoli correlati