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F24 fraudolenti, CdS: 'Giusta decadenza concessione per il bingo'

15 febbraio 2019 - 12:26

Il Consiglio di Stato conferma la decadenza della concessione per il bingo per società con titolare indagato per F24 fraudolenti.

Scritto da Fm
F24 fraudolenti, CdS: 'Giusta decadenza concessione per il bingo'

“La convenzione stipulata inter partes non richiede, ai fini della decadenza, il previo definitivo accertamento penale circa la commissione di reati ostativi. Nel bilanciamento dei contrapposti interessi e avuto riguardo al quadro indiziario valorizzato dall’Autorità penale prevale l’esigenza pubblica concretizzata nel provvedimento impugnato, che è quella di non consentire la gestione della concessione da parte di soggetto privo delle qualità necessarie”.

 

È quanto si legge nell'ordinanza del Consiglio di Stato che respinge l'appello di una sala bingo di Casoria (Na) che ha chiesto la riforma dell'ordinanza cautelare del Tar Lazio relativa alla decadenza dalla concessione per la gestione disposta dai Monopoli dopo aver accertato che il legale rappresentante della società ricorrente era indagato per il reato di indebite compensazioni ex art. 10 quater, comma 2, del D.lgs. n. 74/2000, effettuate negli anni di imposta 2016 e 2017.
 
 
La decisione era stata presa dopo un’articolata istruttoria, condotta dall’Agenzia resistente a seguito della trasmissione da parte della Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Napoli dello stralcio dell’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Napoli.
 
 
L'ordinanza del Tar Lazio aveva rilevato che “dalla motivazione del provvedimento impugnato sussistono 'fondati elementi probatori in ordine alla consapevolezza e responsabilità e, quindi, complicità del rappresentante legale della società e del suo consulente della illiceità delle operazioni fiscali compiute', elementi comprovati dall’assenza di denunce nei confronti dei commercialisti esecutori materiali della truffa da parte della società, nonché dal possesso di 58 dei 59 modelli F24 fraudolenti da parte del consulente fiscale della società”.
 
 
Il Tar Lazio inoltre aveva ritenuto che le controdeduzioni articolate da parte ricorrente sia nel corso dell’istruttoria che in sede cautelare non apparivano “idonee ad inficiare i predetti riscontri probatori, posti a fondamento del provvedimento gravato, in quanto connesse a dichiarazioni relative all’estraneità della società all’attività illegale, rese dagli indagati principali, e a richieste di annullamento degli F24 fraudolenti generiche e, comunque, successive all’ordinanza del Gip più volte citata”.
 
 

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