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Proroga concessioni bingo, Tar Lazio: 'Rinvio a Corte costituzionale'

26 marzo 2019 - 16:28

Il Tar Lazio rimette alla Corte costituzionale le questioni di legittimità della proroga tecnica alle concessioni bingo introdotta da legge di Stabilità 2018.

Scritto da Fm
Proroga concessioni bingo, Tar Lazio: 'Rinvio a Corte costituzionale'

“Il Collegio ritiene che gli operatori siano definitivamente privati della possibilità di svolgere precisi calcoli in ordine alla convenienza economica del regime di proroga tecnica, la cui durata è ormai sostanzialmente indeterminata. Tali soggetti risultano essere stati incisi, perciò, in modo che appare arbitrario e irragionevole da una misura – l’innalzamento immotivato del cinquanta per cento del versamento dovuto mensilmente – senza avere alcuna possibilità né di influire sulla durata del regime di proroga tecnica, né di avere alcuna certezza in ordine alla cessazione di tale regime, reputato dalla ricorrente eccessivamente oneroso in relazione all’attuale situazione di mercato. In questo contesto, gli operatori non sono messi in grado, inoltre, di valutare possibili alternative economiche, poiché la scelta di cessare l’attività li esporrebbe, di fatto, all’espulsione dal mercato a tempo indeterminato, stante l’assenza di certezze in ordine all’avvio della nuova gara. Da ciò i dubbi di irragionevolezza della misura”.

 

Lo sottolinea il Tar Lazio nell'ordinanza con cui rimette alla Corte costituzionale le questioni di legittimità costituzionale relative all’articolo 1, comma 1047, della legge di Stabilità 2018 che ha modificato l’articolo 1, comma 636, della legge di Stabilità 2014 innovando la disciplina del regime di proroga tecnica delle concessioni scadute o in scadenza, in virtù della quale l’Agenzia delle dogane e dei monopoli  con la circolare prot. n. 2018/ 2115 dell'8 gennaio 2018 ha comunicato ai concessionari del Bingo che “le somme mensili dovute dai concessionari per la prosecuzione in proroga della gestione delle concessioni sono rideterminate in euro 7.500 ed euro 3.500 rispettivamente per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni ovvero per ogni frazione di mese inferiore a quindici giorni”e che “pertanto, a far data dal 1° gennaio 2018 sono tenute a versare gli importi rideterminati anzidetti ferme restando le modalità e i termini di versamento ad oggi previsti”.
 
Appare violato, anzitutto, l’articolo 3 della Costituzione, in quanto la disposizione in esame costituisce una legge-provvedimento che sembra incidere irragionevolmente su un gruppo di operatori economici precisamente determinato”, si legge nell'ordinanza del Tar Lazio.
 
 
“Da un lato, infatti, la nuova previsione ha incrementato ulteriormente del cinquanta per cento – e quindi in misura niente affatto trascurabile – l’importo dovuto dagli operatori in regime di proroga tecnica che intendano partecipare alla gara per la riattribuzione delle concessioni, senza che risulti essere stata svolta alcuna indagine in ordine all’effettiva sostenibilità di tale onere e senza che l’importo stesso presenti alcuna correlazione con la cifra da porre a base d’asta per le nuove gare (ossia 350.000,00 euro, corrispondenti, in rapporto alla durata novennale prevista per le nuove concessioni, a un onere mensile di euro 3.240,74, e quindi a una somma pari a meno della metà di quella dovuta durante la proroga tecnica).
Dall’altro lato, questo aumento si accompagna all’ulteriore protrarsi del regime di proroga tecnica, già in corso dal 2013, di fatto senza una precisa delimitazione temporale. Se è vero, infatti, che la legge n. 205 del 2017 ha stabilito formalmente che l’Agenzia dovesse procedere alla gara 'entro il 30 settembre 2018', deve tuttavia osservarsi che l’indicazione di questo termine è valsa anzitutto a “sanare” la circostanza che il regime di proroga tecnica si fosse già prolungato oltre il termine del 2016, precedentemente stabilito, proiettandone ulteriormente in avanti la durata. D’altro canto, il nuovo termine fissato è parso sin da subito inattendibile, come la ricorrente non ha mancato di evidenziare nel ricorso, atteso che la ripetuta proroga delle precedenti scadenze non poteva che indurre gli operatori a dubitare di dover confidare sul rispetto della data da ultimo stabilita.
Tale previsione è stata, del resto, puntualmente confermata dalla circostanza che, alla data in cui la causa è stata trattenuta in decisione (7 novembre 2018), nessuna gara fosse stata bandita dall’Agenzia.
Da ultimo, la circostanza che il regime di proroga tecnica sia stato ormai svincolato da ogni precisa scadenza risulta comprovata dal fatto che la legge n. 145 del 2018 abbia incluso nel regime di proroga tecnica anche le concessioni in scadenza nell’anno 2019, senza neppure modificare il termine per procedere alla gara, che è rimasto fissato nella data già trascorsa del 30 settembre 2018”.
 
 
Secondo i giudici amministrativi, che hanno disposto la sospensione del giudizio per il ricorso mosso da un concessionario contro ministero dell’Economia e delle finanze e Agenzia delle dogane e dei monopoli, e con l'intervento ad adiuvandum di Ascob – Associazione concessionari bingo “appare violato anche l’articolo 41 della Costituzione, atteso che la libertà di iniziativa economica privata è da ritenere compromessa a causa dell’impossibilità per gli operatori di compiere consapevolmente le proprie scelte economiche, rimanendo essi soggetti di fatto a un regime che reputano troppo gravoso, cui tuttavia non possono realmente sottrarsi, non essendo dato stabilire quando potranno eventualmente rientrare nel mercato, a seguito della partecipazione alla nuova gara”.
 

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