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Bingo, Tar: 'Comune nega delocalizzazione? C'è effetto espulsivo'

16 luglio 2021 - 15:47

Il Tar Emilia Romagna sospende ordinanza del Comune di Reggio Emilia che boccia domanda di delocalizzazione di una sala bingo in attesa del Pug, per i giudici c'è 'effetto espulsivo'.

Scritto da Fm
Bingo, Tar: 'Comune nega delocalizzazione? C'è effetto espulsivo'


"Al momento nel comune di Reggio Emilia si realizza, con l’ordinanza di cessazione impugnata, un effetto espulsivo dell’attività svolta dall’odierna ricorrente e non di mera delocalizzazione della stessa a debita distanza dai luoghi sensibili, come richiesto dalla legge regionale; il provvedimento di chiusura impugnato comporterebbe la cessazione dell’attività della ricorrente, in quanto alla stessa non è consentito svolgerla in alcun altro sito del Comune di Reggio Emilia per le vigenti disposizioni comunali dettate dagli strumenti di pianificazione territoriale".

A pronunciare questa frase sono i giudici del Tar Emilia Romagna nell'ordinanza con cui accolgono
la domanda cautelare proposta da una società titolare di una sala bingo a Reggio Emilia contro la bocciatura alla domanda di delocalizzazione dell'attività presentata nell'aprile 2021 da parte dell'amministrazione locale emiliana, "sulla base del presupposto che nel predetto comune non sia possibile attualmente svolgere l’attività di raccolta scommesse in quanto, in base agli strumenti pianificatori attualmente vigenti, l’istanza di delocalizzazione presentata (o, come ritenuto dal Comune di Reggio Emilia, di nuova apertura) 'verrà valutata dall’amministrazione comunale a seguito dell’approvazione del Piano urbanistico generale attualmente in corso di predisposizione, secondo quanto previsto dalla L.R. 24/2017'”

Per l’effetto, il Tar Emilia Romagna sospende l’ordinanza di cessazione dell’attività impugnata e fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 20 ottobre 2021.
 
 
ISTANZE NEGATE A PARMA - In altre due ordinanze cautelari, che riguardano due attività di gioco di Parma, la stessa sezione del Tar invece evidenzia che i ricorrenti, come rilevato dal Comune di Parma, non hanno trasmesso alcuna istanza di delocalizzazione al fine di godere della richiesta proroga di attività prima del ricevimento dell’ordinanza di chiusura impugnata, che la distanza calcolata rispetto alla sede operativa della ricorrente risulta essere stata misurata con sopralluogo effettuato “…secondo il percorso pedonale più breve…” in ottemperanza al disposto della legge regionale, e infine che non risulta provata la dedotta espulsione dal territorio comunale  dell’attività svolta dai ricorrenti, come anche attestato dalla circostanza che hanno, da ultimo, individuato un locale nel predetto territorio per cui ha chiesto al Comune di Parma di pronunciarsi circa l’assenza di luoghi sensibili posti a distanza inferiore di 500 metri.

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