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CdS: 'Regolamento gioco Genova, sì a legittimità costituzionale'

26 novembre 2021 - 15:23

Il Consiglio di Stato conferma legittimità del regolamento sul gioco di Genova, respinto ricorso su copertura legislativa, prerogative statali e libera concorrenza.

Scritto da Fm
CdS: 'Regolamento gioco Genova, sì a legittimità costituzionale'

“Alla stregua delle considerazioni ripetutamente svolte nella sentenza impugnata, in ordine alla tipologia di potere speso dal Comune nell’adottare il regolamento impugnato (prevenire il vizio del gioco, anche se lecito, e tutelare determinate categorie di persone), deve escludersi, come il Tar, condivisibilmente e con motivazione sintetica ha fatto, che nel caso di specie, gli atti adottati avessero la consistenza di atti di governo del territorio, risultando, pertanto, del tutto eccentrico il richiamo alle procedure di cui alla legge regionale della Liguria n. 36/1997”.

 

Questa la motivazione espressa dal Consiglio di Stato nella sentenza con cui ha respinto l'appello avanzato da un concessionario di giochi pubblici  per impugnare la sentenza del Tar Liguria che nel 2014 ha deciso sei ricorsi, annullando l’impugnato regolamento comunale “sale da gioco e giochi leciti” approvato dal consiglio comunale di Genova nel 2013, limitatamente ad alcune disposizioni.
In primis quelle dettate dall’articolo 8, comma 2, secondo periodo, in quanto sembrano “implicare la necessità dell’autorizzazione comunale anche per le attività già esercitate sulla base di antecedenti autorizzazioni di polizia” e, in tale prospettiva, si pongono “in aperta violazione del principio di irretroattività, valido anche per gli atti regolamentari”).
La sentenza ha annullato anche l’articolo 18, comma 1, secondo periodo e l’articolo 20, comma 2 (disposizioni che delimitano l’orario di attività delle sale pubbliche da gioco), nonché gli atti di diffida impugnati nei singoli ricorsi.
Il Comune di Genova non ha interposto appello, quindi la decisione di parziale annullamento è passata in giudicato.
 
La società appellante ha impugnato la sentenza, dunque, in ordine ai motivi non accolti dal Tar, che concernono essenzialmente profili di presunta illegittimità costituzionale e di sconfinamento dei poteri.
 
Secondo i giudici del Consiglio di Stato, ad esempio, è infondata la censura di legittimità costituzionale secondo cui “il Comune avrebbe agito in assenza di copertura legislativa, invadendo una sfera riservata alla competenza esclusiva dello Stato trattandosi di materia connessa con l'ordine e la sicurezza pubblica e con la disciplina della concorrenza”, alla “luce della ratio sottesa alla disciplina regionale, che è quella di prevenire il vizio del gioco, anche se lecito, e di tutelare determinate categorie di persone, dunque nell’esercizio delle competenze legislative regionali in materia di salute e politiche sociali”.
 
Il Consiglio di Stato inoltre ricorda come “nel corso dell’istruttoria comunale, come ricavabile dagli atti di causa”, siano “stati acquisiti dati sulla crescente dipendenza dal gioco a premi in denaro che viene esercitato, in apparenza per piccole somme, dalle categorie sociali meno attrezzate economicamente e culturalmente a resistere alla tentazione di provare ad arricchirsi nel modo che la norma intende limitare. È emerso (si tratta di dati sostanzialmente non contestati nella loro obiettività) che la capillarità delle strutture apprestate è in grado di raggiungere gli strati meno avvertiti della popolazione, causando loro danni che possono essere ovviati con apposite politiche sociali. Sulla base dei suddetti rilievi, condivisibilmente il Tar ha concluso che la legge regionale e il regolamento comunale hanno preso in esame aspetti del gioco a premi in denaro che attengono alla tutela della salute e alle politiche sociali, cosicché non sussiste la denunciata invasione delle prerogative statali nella materia dell’ordine e della sicurezza pubblica. Anche la questione relativa alla compatibilità costituzionale della normativa in tema di giochi leciti è stata risolta dal primo giudice con argomentazioni che il Collegio ritiene condivisibili. Il Tar si è soffermato sulla sentenza n. 300 del 10 novembre 2011 con cui la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legge n. 13 del 22 novembre 2010, con cui la Provincia di Bolzano, al fine dichiarato di prevenire il vizio del gioco, aveva introdotto regole assai simili a quelle disegnate dal legislatore ligure (ad esempio, in tema di 'luoghi sensibili' nei quali non possono essere ubicate le sale da gioco e di divieto di attività pubblicitarie). Il giudice delle leggi ha escluso che, alla luce delle finalità dichiarate dal legislatore provinciale, la normativa introdotta potesse ricondursi alla competenza legislativa statale in materia di ordine pubblico e sicurezza la quale, invece, attiene alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell’ordine pubblico. Osserva il Collegio che le riferite considerazioni, diversamente da quanto opina l’appellante, si attagliano perfettamente anche alla legge regionale Liguria n. 17/2012 che, come correttamente affermato dal Tar, è intervenuta, non direttamente sull’individuazione dei giochi leciti, ma su fattori, quali la prossimità a determinati luoghi e la pubblicità, che potrebbero, da un lato, 'indurre al gioco un pubblico costituito da soggetti psicologicamente più vulnerabili od immaturi e, quindi, maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell'illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni' e, dall’altro, 'influire sulla viabilità e sull’inquinamento acustico delle aree interessate'. Ne discende l’insussistenza dei denunciati profili di illegittimità costituzionale”.
 
Quanto alla ragionevolezza e proporzionalità del divieto in contestazione “la sentenza impugnata ha escluso che le disposizioni censurate si pongano in violazione del principio della libera concorrenza o che pregiudichino la competenza legislativa dello Stato in subiecta materia. Ciò non solo in considerazione delle finalità di prevenzione sociale e di tutela del contesto urbano che le stesse si prefiggono di conseguire ma anche alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia che consente eventuali restrizioni alla disciplina europea qualora giustificate da esigenze imperative connesse all’interesse generale, come ad esempio la tutela dei destinatari del servizio e dell’ordine sociale, la protezione dei consumatori, la prevenzione della frode e dell’incitamento dei cittadini ad una spesa eccessiva legata al gioco”, ricorda ancora il CdS.
 
Infine, secondo i giudici è “condivisibile l’argomentazione del Tar laddove osserva che il potere di individuare ulteriori luoghi sensibili nei quali non sono ammissibili le sale da gioco, o le postazioni per tali attività, è stato esercitato in aderenza alla legge regionale che lo ha espressamente previsto. La nozione di 'contesto urbano' cui fa riferimento la legge regionale è necessariamente generica consentendo, dunque, specificazioni ad opera dei soggetti, in questo caso il Comune, dotato della relativa potestà, vieppiù se si considera la già declinata finalità, perseguita dalla regolamentazione in esame, di politica sociale dell’azione di contenimento del gioco a premi in denaro, che qualifica in termini di la ragionevolezza le scelte operate dal Comune. Anche la questione di legittimità costituzionale, ancora una volta riproposta dall’appellante, va superata, come correttamente ha fatto il Tar, tenuto conto dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 300/2011”.
 

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