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Carpi, Tar: 'Manca istruttoria e c'è pandemia, stop ordinanza sul gioco'

20 dicembre 2021 - 12:44

Il Tar Emilia Romagna annulla ordinanza sul gioco di Carpi (Mo): 'Attualizzare l’istruttoria procedimentale in seguito alla pandemia da Covid 19'.

Scritto da Fm
Carpi, Tar: 'Manca istruttoria e c'è pandemia, stop ordinanza sul gioco'

Stop, almeno per ora, all'ordinanza sugli orari di funzionamento degli apparecchi di gioco varata dal sindaco di Carpi (Mo) nel 2020.

Accogliendo i ricorsi di due concessionari - di una sala bingo e di sala giochi – entrambi difesi dall'avvocato Cino Benelli, il Tar Emilia Romagna, pur riconoscendo la potestà degli Enti locali in materia, evidenzia che “l’esercizio del potere in questione può ritenersi consentito soltanto in caso di accertate esigenze di tutela delle quali deve darsi compiutamente conto, non potendo invece fondarsi su un astratto riferimento al fenomeno del gioco d’azzardo lecito ed ai suoi riflessi sociali e sanitari ovvero prescindere da attendibili indagini e studi correlati allo specifico ambito territoriale attinto dalle misure in concreto adottate”.

 

Secondo i ricorrenti, “l’ordinanza gravata sarebbe affetta dal vizio di difetto di istruttoria, non avendo il sindaco provveduto ad accertare la diffusione della ludopatia in riferimento alla specifica situazione attuale esistente nel territorio comunale, tenendo conto anche degli effetti della pandemia ed in particolare di quelli indotti dalle misure di contenimento sull’entità del fenomeno del disturbo del gioco d’azzardo e sulla stessa domanda ludica; vi sarebbe la violazione dell’Intesa Stato-Regioni-Enti locali del 7 settembre 2017 che riduce a 6 ore massime complessive le interruzioni quotidiane del gioco; sarebbe del tutto irrazionale l’aver uniformato il regime orario degli apparecchi collocati presso gli esercizi 'generalisti' (ad es., bar e tabaccherie) con quelli installati presso le sale 'dedicate' autorizzate dal Questore ai sensi dell’art. 88 Tulps. Anzitutto, a differenza delle sale dedicate in cui vige il divieto assoluto di ingresso sancito dall’art. 7, comma 8 Dl n. 158/2012, conv. L. n. 189/2012, negli esercizi 'generalisti' è del tutto lecito l’ingresso dei minori degli anni diciotto, potendo gli stessi, tra l’altro, fruire liberamente dei dispositivi e congegni senza distribuzione di vincite in denaro parimenti presenti presso i locali di esercizio”.
 
Per i giudici amministrativi “la necessità di approfondita istruttoria riferita al contesto locale è da ritenersi secondo il Collegio ancor più necessaria in ipotesi di pretesa delimitazione degli orari di apertura in costanza del periodo di emergenza sanitaria da Covid 19 iniziato il 31 gennaio 2020 e tutt’ora in corso. Se è vero che la diffusione della ludopatia in ampie fasce della società civile costituisce ormai un fatto notorio non può infatti ragionevolmente escludersi come la grave pandemia in atto possa aver avuto effetti sulla diffusione nel territorio locale della ludopatia e sulla domanda ludica, orientatasi gioco forza verso il gioco 'on line' per effetto della chiusura delle sale da gioco effettuata (con vari provvedimenti governativi emergenziali) dal 9 marzo 2020 al 18 giugno 2020 e poi con Dpcm 2 marzo 2021 sino al 14 giugno 2021, la quale ha al contempo determinato forti perdite per gli operatori economici dello specifico comparto.
Anche i precedenti specifici dell’adito Tribunale amministrativo citati dalla difesa comunale riguardano a ben vedere ordinanze sindacali limitative degli orari delle sale da gioco lecito tutte adottate in periodi temporali antecedenti all’emergenza sanitaria”.
 
Quindi, l'ordinanza oggetto dei ricorsi va annullata “non avendo l’Amministrazione comunale provveduto alla necessaria attualizzazione dell’istruttoria procedimentale in seguito ad un fatto del tutto eccezionale come la pandemia da Covid 19” ed “ai fini del necessario riesame, tenuto conto dei criteri conformativi di cui in motivazione”.
 

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